mercoledì 25 luglio 2012

CREMAZIONE DI STRANIERO


24 giugno 2011 – Comune di X – Regione Piemonte
Quesito: La disturbo per chiederLe un chiarimento circa la documentazione necessaria per autorizzare la cremazione della salma di un ragazzo indiano deceduto per causa violenta nel mio comune che i parenti/amici (?) intendono cremare per trasportare poi le ceneri in India.
La Procura ha già rilasciato il nulla osta.
So di dover richiedere il nulla osta dell'autorità consolare sia per la cremazione, che per il trasporto in India delle ceneri.
In presenza di tale nulla osta è necessaria anche la dichiarazione del parente più prossimo così come previsto dal nostro ordinamento? In caso affermativo: la madre (il padre è deceduto) si trova in India, come deve essere manifestata la volontà? Deve rendere dichiarazione dinanzi alla nostra autorità consolare?
Parere: Per poter autorizzare la cremazione lei deve acquisire:
1) la prova che tale era la volontà del defunto. Poichè mi sembra che non abbia lasciato nulla di scritto, dovrà ottenere la dichiarazione resa dai congiunti, come previsto dall'art. 3 della legge 130/2001, ovvero il coniuge oppure, se non era sposato (come mi sembra di capire) la dichiarazione della maggioranza dei parenti di primo grado. Se non aveva figli ed il padre è deceduto, sarà la sola madre a dover rendere la dichiarazione. Non potendo venire in Italia, potrà rendere la dichiarazione presso il Consolato Italiano in India, competente per territorio.
Per esperienza, le consiglio di contattare lei il Consolato Italiano, e magari mandargli per fax o per e-mail, il modello di processo verbale da rendersi ai sensi appunto dell'art. 3 citato.
2) La comprova che l'ordinamento dell'India non vieti la cremazione. Basta chiederlo al Consolato indiano in Italia. Lo può fare nel momento che trasmette l'atto di morte, come dovuto, al medesimo Consolato.
3) Nulla osta dell'autorità giudiziaria (che ha già)
Poi, per autorizzare il trasporto all'estero dell'urna cineraria dovrà acquisire il nulla osta del Consolato Indiano all'introduzione delle ceneri nel loro Paese. Nient'altro. Potrà rilasciare l'autorizzazione initaliano soltanto. Non ci sono convenzioni con l'India che dispongano alcunchè. Eventuali traduzioni o legalizzazioni che fossero chieste dall'India saranno un problema di chi ha interesse al trasporto.

FETO O NATO MORTO


16 settembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: Qualche mese fa nell'Ospedale di C. una sig.ra ha partorito un feto di 26 settimane.
Il medico che ha assistito al parto ha ritenuto opportuno fare SOLO un certificato di espulsione di feto di 26 settimane senza pero' stilare l'attestazione di nascita in quanto per lui non era assolutamente da  fare la dichiarazione di nascita come bimbo nato morto.
In questo caso la ASL ha proceduto a fare l'autorizzazione al seppellimento di questo feto.
I genitori successivamente si sono rivolti al servizio cimiteriale di questo Comune (tengo a precisare che il servizio e' appaltato a ditta privata) per la sepoltura. Gli e' stato detto che per queste sepolture (feti non dichiarati, prodotti abortivi) e' stata definita un'area nel Cimitero ove, non e' comunque possibile porre una lapide con i dati. La volonta' dei genitori era di tumulare il feto in tomba di famiglia.
In questi giorni i genitori si sono nuovamente rivolti a questa amm/ne chiedendo una degna sepoltura per il loro bambino.
Le chiedo:
Se il medico non ritiene opportuno fare l'attestazione di nascita, l'Ufficiale di Stato Civile puo' intervenire in merito?? a prescindere dalle settimane ( il regolamento di P.M. parla   dalla 28 sett.). Se non e' stata dichiarata la nascita come nato morto e non gli e' stato dato un nome e cognome possono seppellirlo in tomba o in terra con lapide indicante i dati???
Puo' in questo caso essere modificato un regolamento per questi tipi di sepolture??
Parere: La questione che lei pone ha un duplice aspetto: come considerare il prodotto abortivo e possibilità di sepoltura.
L'ufficiale dello stato civile interviene solo e soltanto quando il medico produce una attestazione di nascita (ancorchè nato morto). Qualora il medico, come in questo caso, non ritenga vi siano le condizioni per produrre l'attestazione di nascita, prodromica alla formazione dell'atto di nascita, l'U.S.C. non ha alcuna competenza e l'autorizzaione al seppellimento viene rilasciata dall'ASL, come giustamente avvenuto.
Per quanto riguarda questo aspetto, quindi, ciò che è avvenuto è perfettamente regolare.
Circa la possibilità di poter seppellire questo (e ogni altro) feto,  è indubbio che possano essere accolti nel cimitero (vedi artt. 7 e 50 del DPR 285/1990); è necessario ed opportuno però che venga eventualmente aggiornato il vostro regolamento comunale al fine di disciplinare, se non già previsto, queste sepolture, che indubbiamente oggi rappresentano una più numerosa richiesta.
Sarà quindi necessario prevedere, laddove la pianificazione cimiteriale e/o le condizioni e dimensioni del cimitero lo consentano, un'apposita area per l'inumazione dei feti e prodotti del concepimento, definendo dimensioni delle fosse e distanze, la durata delle sepolture, le eventuali tariffe, ecc. (vedasi al riguardo il Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4, art. 2 comma 9).
Nelle discipline regolamentari che ho avuto occasione di vedere, è di norma consentita la posa di un cippo, recante però il solo numero che contrassegna la fossa. Anche questo andrà specificato nel regolamento.
Peraltro, volendo indicare sul cippo le generalità, qualsiasi nome vi fosse indicato, non avrebbe nessun presupposto di legalità, no?
Per quanto riguarda la sepoltura in tomba di famiglia, in assenza di norme ad hoc, la dottrina e la giurisprudenza sono orientate a che debbano essereaccoltii prodotti abortivi di
presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che  abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti ed i  prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, questi ultimi quando i genitori ne chiedano l'accoglienza (art. 7, D.P.R. n. 285 del 1990). È da ritenere che rientri nell'autonomia comunale di estendere l'ambito delle persone aventi diritto alla sepoltura del Comune oltre il minimo inderogabile stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990) secondo esigenze e scelte locali.

PRIMA AFFIDAMENTO, POI DISPERSIONE


22 settembre 2011 – Comune di X – Regione Toscana
Quesito: Mi ha telefonato una signora residente nel mio Comune alla quale due anni fa era morto il marito (in altro Comune)  ed aveva provveduto a fare la cremazione ed il successivo affidamento dell'urna. 
Ora la signora vuole disperdere le ceneri del marito a P.
Poichè non mi è mai capitato un caso simile, le chiedo gentilmente (se possibile) come devo procedere ed anche se mi può inviare la modulistica completa da utilizzare: richiesta della dispersione (processo verbale) ed un fac-simile dell'autorizzazione da rilasciare.
Ho comunque dei dubbi da chiarire:
1) la legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri prevede la volontà espressa del defunto, la Legge Regionale Toscana  n. 29/2004 dice che la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.....,  il nostro regolamento di polizia mortuaria si conforma con le precedenti norme.
Le chiedo se posso ricevere una dichiarazione da parte del coniuge che chiede la dispersione.
2) Al momento del decesso, il coniuge ha dichiarato che il defunto aveva espresso verbalmente la volontà di essere cremato con successivo affidamento dell'urna. 
 A distanza di due anni, è plausibile che ci si richiami di nuovo a questa espressa volontà del defunto al fine di ottenere l'ulteriore effetto della dispersione delle ceneri?
Parere: Certamente potrebbe ricevere , mediante processo verbale, la dichiarazione della moglie, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto. Lo trova precisato anche nelle linee di indirizzo che ha ricevuto al convegno di Empoli.
Ma il problema piuttosto è un altro.
Se due anni fa la signora ha dichiarato che la volontà del marito era quella di affidare a lei le sue ceneri, come può oggi dichiarare che invece la volontà del marito era quella che le sue ceneri fossero disperse? O ha dichiarato il falso allora, oppure lo dichiara ora. E le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente. Non credo ne valga la pena.
Suo dovere è quello di far presente ciò alla signora.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CREMAZIONE


21 settembre 2011 – Comune di X – Regione Liguria
Quesito: le pongo un caso che mi lascia piuttosto perplesso.
Abbiamo in una autorizzazione alla cremazione un avente diritto a richiederla malato di alzheimer.
Questa persona non è stata interdetta.
Esiste un amministratore di sostegno autorizzato a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria.
Poiché l'avente diritto è giuridicamente capace di intendere e di volere, abbiamo pensato che le prerogative dell'amministratore di sostegno, per quanto ampie, si debbano riferire alla sfera amministrativa.
Abbiamo fatto presentare,  a fronte di pressanti richieste,  una istanza al Giudice Tutelare per autorizzare l'amministratore ad esprimere la volontà per conto dell'avente diritto, anche nell'ambito della sfera personale non delegabile in quanto non interdetto.
Il giudice a differenza di altri che avevano dato il nulla osta senza problemi, ha respinto l'istanza in quanto "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
Mettiamo che l'abolizione dell'art. 414 del CC a seguito della creazione dell'amministratore di sostegno, possa allargarne le facoltà, come possiamo noi capire quando e se un amministratore di sostegno sia anche un tutore, se mai può esserlo (l'autorizzazione a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria è a mio giudizio  limitata ai poteri della figura giuridica).
Chi se non un Giudice, caso per caso, mi può dare tale indicazione, non respingendo ma eventualmente autorizzando o negando?
Cosa ne pensa?
Parere: concordo pienamente con le sue considerazioni. In effetti non mi è mai capitato di imbattermi in un giudice che abbia respinto l'istanza. Anche a mio parere l'amministratore di sostegno non ha di per sè tutti i poteri del tutore (altrimenti, che senso aveva istituirlo?).
Se però vogliamo assecondare la richiesta, al limite possiamo acquisire agli atti il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno unito alla risposta del giudice che asserisce che "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
In fondo... chi siamo noi per mettere in discussione la parola di un giudice? (sic!)

DISPERSIONE CENERI ALL’ESTERO


6 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: Mi è capitato questo caso:
- mio residente di nazionalità inglese in fin di vita;
- la compagna (dice di essere la moglie ma io non ho nessun documento
che lo attesti) chiede informazioni per farlo cremare e poi disperdere
le ceneri in Inghilterra; ha comunque una figlia in Italia, non conosco
se ne ha altri in Inghilterra.
L'Inghilterra non fa parte della convenzione di Berlino.
Suggerisco di farlo iscrivere alla Socrem o altra associazione tipo
questa;
poi mi servirebbe
- il nulla osta dell'Inghilterra per la cremazione e trasporto ceneri;
- la dichiarazione sostitutiva della figlia per dimostrare la volontà
del padre e la sua richiesta di cremazione ed espatrio ceneri;
- dovrei rilasciare l'autorizzazione alla cremazione e l'autorizzazione
al trasporto ceneri nel modello bilingue italiano/francese (tutto in
bollo)
...ho un po’ di confusione, potrebbe cortesemente farmi un po’ di
chiarezza? Avrebbe anche qualche modello pre-impostato per queste
richieste/autorizzazioni?
Parere: Se si realizza l'iscrizione alla Socrem, questa sarà sufficiente per comprovare la volontà cremazionista del marito/padre.
Diversamente la dichiarazione potrà essere resa dalla moglie (che dovrà dimostrare di essere tale) oppure dalla figlia, la quale dichiarerà anche di essere eventualmente l'unica figlia.
Trattandosi di cittadino straniero, sarà utile richiedere al Consolato Inglese se il loro ordinamento consenta la cremazione. Contemporaneamente può richiedere il nulla osta per la successiva autorizzazione al trasporto all'estero dell'urna cineraria.
Si ricordi che deve anche acquisire la dichiarazione medica che esclude il sospetto di reato.
Conseguentemente potrà autorizzare la cremazione, su istanza della figlia.
Analogamente potrà autorizzare il trasporto all'estero di urna cineraria.

LEGALIZZAZIONE CERTIFICATO MEDICO ESCLUSIONE SOSPETTO REATO


11 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Campania
Quesito: Vorrei un chiarimento per quanto riguarda il rilascio del certificato necroscopico da parte dell'A.S.L.
Alcuni Comuni limitrofi accettano il certificato senza la firma autenticata dal coordinatore sanitario, in quanto asseriscono che le firme dei dirigenti non vengono più depositati.
Nel vostro testo di polizia mortuaria viene riportato che secondo alcune norme regionali (es.lombardia, Emilia R.) non è necessaria l'autentica del oordinatore sanitario.
Vorrei sapere se anche la regione Campania ha leggiferato in tal senso.
Parere: Con la legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006 la Regione Campania in materia di cremazione ha inteso dare applicazione alla legge nazionale n. 130/2001.
L'art. 3 della legge 130/2001 non richiede più che il certificato medico che esclude il sospetto di reato necessiti della legalizzazione della firma del medico stesso da parte del coordinatore sanitario, cosa che era prevista dall'art. 79 del D.P.R. 285/190, DPR che si intende quindi superato dalla legge 130/2001.
Le allego la legge regionale 20/2006.

SEPPELLIMENTO DI STRANIERO


14 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: Devo rilasciare autorizzazione al seppellimento di cittadina Russa deceduta presso il ns. comune (ma senza residenza in Italia) e trasferita, su iniziativa dell'A.S.L. nel comune di Rimini nell'obitorio dell'ospedale dotato di celle frigorifere, in attesa di disposizioni dei familiari, irreperibili, per la sepoltura.
L'atto di morte è stato redatto oltre quattro mesi fa.
L'A.U.S.L. per tramite dei servizi sociali, in mancanza di familiari in Italia ha provveduto ad acquisire parere favorevole alla sepoltura via mail dall'Ambasciata.
La prefettura legalizza la firma senza bollo anche su copia del documento ricevuto.
Premetto che la cosa è divenuta urgente dato il tempo trascorso.
Posso tranquillamente rilasciare l'autorizzazione?
E comunque in futuro per casi analoghi, in assenza o disinteresse dei familiari quali sono i tempi e la procedura corretta per poter dar corso alla sepoltura?
Parere:  L'ufficiale dello stato civile che ha redatto l'atto di morte può procedere al rilascio dell'autorizzazione alla inumazione o tumulazione (permesso di seppellimento), trascorse di norma almeno 24 ore dal decesso, con l'unica cautela dovuta all'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria e conseguentemente al nulla-osta della stessa. Nient'altro.
Quindi lei, se non c'è stato intervento dell'A.G., poteva rilasciare l'autorizzazione al seppellimento già quattro mesi fa. Ciò che attesta l'ufficiale dello stato civile è la seppellibilità del cadavere, non già il conferimento in quel determinato sepolcro o fossa. Comunque può tranquillamente rilasciare l'autorizzazione.
Non è previsto da nessuna parte che si debba acquisire il parere favorevole da parte dell'autorità (consolare) straniera, nel caso di deceduto straniero, per il rilascio di autorizzazione al seppellimento. E' sufficiente dare loro tempestiva notizia del decesso ed inviare l'atto di morte.
Nel caso poi che nessuno reclami il cadavere o disponga per la sua sepoltura, di norma nel regolamento comunale viene disposto che le persone decedute nel territorio del Comune vengano inumate nel cimitero dello stesso. Verifichi cosa dispone il suo. Se non dice niente, forse è il caso di aggiornarlo.
Non vi sono norme che ci dicano dopo quanto tempo si debba provvedere in tal senso.

AFFIDAMENTO CENERI DI NATO MORTO


17 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito:  mi permetto di distrurbarLa per avere informazioni, o meglio istruzioni, relativamente alle procedure da seguire per l'affidamento delle ceneri di un bambino nato morto ai genitori.
Il bambino, terzo di 3 gemelli, è nato già morto il giorno 3/10 a Padova, ove sono stati formati gli atti di nascita. E' stato cremato il giorno 12/10 presso il crematorio di Ferrara.
Parere: Voi in Veneto avete la fortuna di avere una legge regionale, la 18/2010, che per l'affidamento dell'urna cineraria non richiede che vi fosse l'espressa volontà del defunto.
Infatti all'art. 49, comma  2, prevede:
2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
Poi, al comma 3, prevede:
3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.

Credo quindi che si possa procedere senza problemi all'affidamento dell'urna cineraria ai genitori, previa loro richiesta.
Piuttosto, l'urna cineraria dov'è adesso? Nel suo cimitero? In questo caso i genitori richiedenti si recheranno al cimitero dove verrà redatto il verbale in tre esemplari come appunto prevede il comma 3.

CREMAZIONE SALMA SEPOLTA


21 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Piemonte
Quesito: E' stata chiesta la cremazione di una salma sepolta da 11 anni presso il nostro cimitero, il decesso era avvenuto a Milano in ospedale.
E' sorto un dubbio  siamo noi competenti al rilascio di tutta la documentazione? In caso affermativo in base a quale legge.
L' ASL  di Milano tramite fax ha trasmesso un certificato con l'indicazione delle cause naturali della morte facendo riferimento alla copia scheda ISTAT in loro possesso. Non ci sono riferimenti relativi a morte non dipendendente da reato. Potrebbe servire una dichiarazione della figlia? Siamo già in possesso del permesso di seppellimento rilasciato a suo tempo.
Parere: La competenza è senz'altro vostra. Lo chiarisce la circolare del Min. Sanità m. 24 del 24 giugno 1993 al prg. 14:
(...)Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Non mi ha detto però se la salma era inumata o tumulata.
Se era inumata, trattasi di esumazione ordinaria, quindi di cremazione di resti mortali, per i quali non serve più la certificazione medica che esclude il sospetto di reato (vedi l'art. 3 comma 6 del DPR 254/2003).
Se invece la salma era tumulata, siamo ancora in presenza di cremazione di cadavere.
Chiarito che tocca a voi autorizzare prima l'estumulazione straordinaria, poi la cremazione, dovrete innanzitutto accertare che tale fosse la volontà del defunto, o nella forma testamentaria, o con iscrizione ad associazione cremazionista, oppure con la dichiarazione dei parenti aventi titolo.
Dovete poi acquisire la certificazione che esclude il sospetto di reato. Non conosco il contenuto della dichiarazione rilasciata dall'ASL, ma credo che la loro dichiarazione attestante che la morte è avvenuta per cause naturali possa equivalere ad esclusione di reato. Meglio sarebbe se l'ASL dichiarasse espressamente che dagli atti in loro possesso (registro delle cause di morte) non emerge nulla che possa far ritenere che la morte fosse dovuta a reato. Di certo non può sopperire una dichiarazione in tal senso della figlia.

CREMAZIONE FETO


8 novembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: mi è stato chiesto se è possibile fare cremare un feto di circa 28 settimane, la cui nascita non è stata dichiarata all'ufficio di Stato civile, ho letto che la cremazione di feti, prodotti abortivi è possibile, ma il problema è chi deve autorizzare la cremazione?
Dovrebbe essere l'Ausl, ma l'Ausl non l'ha mai fatto ha sempre autorizzato solo il trasporto. Chi è competente ad  autorizzare detta cremazione  e con quali modalità? La ringrazio tantissimo e spero di vederla al Convegno Nazionale ANUSCA.
Parere: L'art. 7 del DPR 285/1990 prevede:
Articolo 7
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
Non parla di cremazione.
La stessa legge regionale dell'Emilia Romagna non prevede alcunchè che possa ricondurre alla possibilità di cremare i feti che non siano stati dichiarati come nati morti all'U.S.C.
Le Regioni, come la Lombardia, che hanno posto mano a questa disciplina, hanno previsto la possibilità che i genitori chiedano all'ASL l'autorizzazione al seppellimento del feto, ma non la cremazione.
Allo stato, quindi, non esiste alcuna norma che preveda la cremazione del feto.

PROCESSO VERBALE


15 novembre 2011 – Comune di X – Regione Campania
Quesito: leggo sempre volentieri i suoi articoli sulla Polizia Mortuaria (Anusca e Lo Stato Civile). Volevo solo togliermi un piccolo dubbio riguardante la cremazione, dato che non tutti i Comuni si comportano in modo uniforme: 1)La dichiarazione di volontà alla cremazione da parte del coniuge, o, in assenza di questi, dai parenti più prossimi di pari grado può essere presentata unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento, o la firma deve essere necessariamente autenticata da notaio o funzionario comunale a ciò preposto? 2)La dichiarazione deve essere fatta da tutti i parenti dello stesso grado di parentela o è sufficiente la maggioranza degli stessi? 3) In alcuni Comuni  della mia regione (Campania) usano formare un processo verbale davanti all'Ufficiale di Stato Civile, nel quale la maggioranza dei parenti acconsentono alla cremazione sottoscrivendo il verbale. Tengo a precisare che nessuno di questi Comuni ha provveduto a regolamentare tale procedura. Sicuro di ricevere risposta anticipatamente ringrazio.
Parere:  i colleghi che hanno adottato la procedura che prevede il processo verbale come formalità per la manifestazione di volontà dei parenti aventi titolo agiscono correttamente, dal momento che la Regione Campania con la legge regionale N.20 del 9 ottobre 2006
“Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione”
che all'articolo 1 così recita:
Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. E’ disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 130.

E la legge 130/2001 all'art. 3 comma 1 prevede appunto che la manifestazione dei parenti aventi titolo (quelli di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile) venga raccolta dall'ufficiale dello stato civile  del Comune di decesso o di residenza, mediante processo verbale.
Quindi devono utilizzare questa procedura tutti i Comuni della Regione Campania.

QUESITI DIVERSI


14 novembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: siamo a chiedere un Suo autorevole parere in merito ai seguenti quesiti, considerando che la normativa da applicare è quella relativa alla regione Emilia Romagna:
1) Occorre rilasciare l'autorizzazione al seppellimento per la dispersione di ceneri nel cinerario comunale sito all'interno del cimitero oppure per l'affidamento?
2) E' necessaria l'autorizzazione al trasporto dell'urna contenente le ceneri dal forno crematorio al cimitero per il seppellimento - affidamento e/o dispersione?
3) Una volta avvenuta la dispersione delle ceneri, il dispersore ha l'obbligo di dichiarare l'avvenuta dispersione con DSAN indicando data e luogo della dispersione e se si in base a quale normativa?
4) Il Sindaco può delegare al rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione e all'affidamento anche il responsabile dell'Ufficio o solo il Dirigente-Responsabile del Servizio?
5) Il Tutore e l'Amministratore di sostegno possono sostituirsi in tutto e per tutto al loro "assistito" per quel che riguarda l'istruttoria completa per il rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione, affidamento e dispersione ceneri?
Questi argomenti sono stati trattati all'incontro tenutosi nella sede ANUSCA di Castel San Pietro Terme (BO) ma alcuni dubbi sono rimasti.
Un'ultima domanda:
6) I Responsabili del forno crematorio di Ferrara richiedono l'autorizzazione alla cremazione in DUPLICE ORIGINALE, e nel caso di affidamento e/o dispersione anche la relativa autorizzazione; tutto ciò è legale?
Parere: 1) Se trattasi di dispersione o affidamento delle ceneri, è chiaro che prima c'è stata la cremazione. L'autorizzazione al seppellimento è alternativa alla autorizzazione alla cremazione. Lo diceva già una nota del Min. Interno del 1992, che vi allego.
2) La D.G.R. Emilia Romagna n. 10 del 10.1.2005 prevede:
a)                 L’affidamento personale delle ceneri è regolamentato dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 11 i quali prevedono:
1.      la previa consegna delle ceneri all’avente diritto individuato tra i soggetti richiamati al comma 3. L’urna consegnata dovrà essere opportunamente sigillata e dovrà riportare i dati anagrafici del defunto. La consegna dell’urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio, il quale, ai sensi della legislazione nazionale, sottoscrive il verbale di cui all’articolo 81 del DPR 10/9/1990, n. 285, previa verifica della presenza della necessaria autorizzazione al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell’urna.
Peraltro, quando voi autorizzate il trasporto del cadavere al forno crematorio, contestualmente autorizzate il trasporto delle ceneri a destinazione, precisando se si tratta di sepoltura nel cimitero del Comune X, oppure di affidamento a..., oppure di dispersione in...
3)Nessun obbligo in tal senso è previsto dalla vostra legge Regionale. L'unica che lo prevede è la Liguria.
4)Se nel vostro Comune esistono i Dirigenti, il Sindaco assegna a loro i servizi, poi loro possono individuare i responsabili del procedimento, con o senza la facoltà di emettere il provvedimento finale. Se non avete i dirigenti, ai sensi dell'art. 109 del T.U. 267/2000, il sindaco assegna i servizi ai responsabili di ufficio o servizio, i quali pure hanno la stessa facoltà di nominare responsabili del procedimento (art. 5 della legge 241/1990).
5) Generalmente, tranne alcune diverse vedute, si ritiene che il tutore possa rendere le dichiarazioni in rappresentanza dell'interdetto suo tutelato.
Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno, è necessario che il decreto di nomina contenga questa espressa attribuzione.
6) Chiedere l'autorizzazione in duplice esemplare non ha senso, così come pretendere di vedere l'autorizzazione alla dispersione o affidamento. E' una loro libera interpretazione che si traduce in una coercizione. A meno che voi rilasciate l'autorizzazione alla cremazione contestuale all'autorizzazione al trasporto. Vorrei vedere come la metteranno prossimamente con il nuovo codice dell'amministrazione digitale, che obbliga gli enti pubblici compresi i gestori di pubblici servizi, a trasmettersi gli atti solo via telematica...!

DIRITTI SUL CADAVERE


21 novembre 2011 – Comune di X – Regione Lombardia
Quesito: mi permetto di disturbarla per un parere in merito ad una richiesta di estumulazione di una salma.
La salma in questione è attualmente nel cimitero del mio Comune, la richiesta mi viene presentata dai cognati (fratelli del marito appena deceduto e sepolto nel cimitero di altro Comune).
La richiesta deve essere fatta dai parenti più prossimi ( in questo caso tre fratelli tutt'ora viventi), purtroppo non riesco a trovare nessuna normativa che conferma questo.
Sbaglio e quanto penso è corretto?
Parere: In effetti non c'è una norma che la possa aiutare. Ci sono però diverse sentenze che pronunciano la competenza del coniuge o, in mancaza, dei parenti più prossimi. Nel suo caso, quindi, spetta ai fratelli decidere sulla estumulazione o meno. Peraltro i cognati non sono parenti, ma affini, per cui non hanno alcuna competenza.
Le trascrivo di seguito alcune sentenze al riguardo.

Cassazione civile, 11 dicembre 1987 n. 9168 Il diritto del coniuge rimasto in vita a traslare la salma del coniuge defunto dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro, che è limitato solo da diversa volontà del defunto, non è in contrasto con la pietas verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento fa riferimento, non recepisce negativamente, né disapprova la traslazione dei resti mortali per un seppellimento ritenuto ragionevolmente più idoneo e conveniente da detto coniuge superstite e dagli altri aventi diritto.

Corte d'appello di Torino, 11 aprile 1981, n. 242 Ai fini della scelta del sepolcro deve aversi riguardo alla volontà espressa in vita dal defunto anche al di fuori del testamento. Se essa manchi, e si tratti di successione ab intestato senza figli, vale la determinazione del coniuge; e se pure esso manchi, quella dei parenti più prossimi.
Tribunale di Firenze, 11 marzo 1980 Lo "ius eligendi sepulcrum" in mancanza di una disposizione del defunto quando era in vita, spetta ai parenti più vicini allo stesso "de cuius" per vincoli di sangue o per rapporto di coniugi.

OMOLOGAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE P.M.


23 novembre 2011 – Comune di X – Regione Piemonte
Quesito: Stiamo modificando il Regolamento di Polizia Mortuaria e, per tale ragione, ho inviato il documento all' ASL TO3,
servizio SISP per un parere. Il testo deve essere approvato tra qualche giorno in Consiglio Comunale ma ho ricevuto una serie
di osservazioni che riguardano anche aspetti a nostro giudizio non rientranti nelle "competenze" ASL (es. tempi di inumazione del campo bimbi più alto di quello per adulti), ma piuttosto di scelte politiche.
Ho svolto una piccola ricerca su sito ANUSCA e sembrerebbe che il Regolamento sia da sottoporre a controllo di legittimità (omologazione) post approvazione in consiglio nei termini di 90 giorni da parte del ministero della Salute.
E' possibile a questo punto accogliere solo parzialmente le osservazioni fatte? Si può prescindere da esse?
Parere: trascrivo un efficace parere pubblicato su www.funerali.org, non già per pigrizia, ma perchè a mio avviso risponde in modo completo ed efficace.
Il parere dell'ASL è un parere consultivo, non vincolante, anche se orientamenti diversi andranno motivati.
Le allego anche una nota Ministeriale in cui si conferma che il parere del Min. Salute non è necessario quando esiste una legge regionale che subentri in toto al regolamento nazionale, ma non è il caso del Piemonte, che ancora non ha completato l'impianto normativo (il Regolamento dovrebbe uscire a breve).

L’Art. 42 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, senza dimenticare la potestà regolamentare affidata ai comuni dall’Art. 117 Cost, attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dei regolamenti, fra i quali rientra anche quello locale di polizia mortuaria, regolamento previsto dagli Artt. 344 e 345 del T.U. Leggi sanitarie, RD 27 luglio 1934, n.1265
La polizia mortuaria, è infatti, materia comunale, ed a questa conclusione si addiviene attraverso il combinato disposto tra Artt. 337, 343 e 394 Regio Decreto 1265/1937, Art. 824 Codice Civile, Artt. 49 e seg. DPR 285/1990, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000, Decreto Ministeriale 28 maggio 1993.
Il DPR 10 settembre 1990 n. 285 rinvia esplicitamente al regolamento comunale di polizia mortuaria (o di igiene) con gli Artt. 62 e 80 comma 4. La formulazione del suddetto Art. 80 comma 4 è, invero, abbastanza imprecisa, siccome demanderebbe al comune addirittura la definzione degli ingombri massimi, per le urne cinerarie, mentre, con ogni probabilità il legislatore pensava alle dimensioni e caratteristiche edilizie di nicchie ed edicole dove deporre le ceneri.
Per i cimiteri “particolari” di cui all’Art. 104 DPR 285/1990 (campisanti costruiti prima dell’entrata in vigore del Regio Decreto n.1265/1934) Sono ammessi Regolamenti ‘propri’, come atti ‘interni’ all’ente che ne sia titolare, per quanto riguarda aspetti non definiti dal DPR 285/1990 e dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

In passato, anche ai sensi dell’Art. 344 Regio Decreto n.1265/1934, le norme in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali erano contenute nel regolamento di igiene (cui, per altro, rimanda anche l’Art. 62 DPR 10 settembre 1990 n. 285). Da alcuni decenni, però, in molti comuni si si registra la tendenza a dotarsi di uno specifico regolamento sulle attività funebri e cimiteriali, esso, infatti, costituisce un elemento centrale e rilevantissimo in tutta la materia, ed è il punto d’equilibrio attorno a cui si snoda tutta l’azione di polizia mortuaria sul territorio.
Storicamente le modalità relative alla stipula dell’atto di concessione o al subentro nel rapporto concessorio non sono mai state contemplate da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria, perchè si tratta di norme “a clausole aperte”. Di solito, infatti, spetta ai regolamenti comunali definire, nello specifico, le regole per rinuncia, revoca e decadenza della concessione o trasmissione mortis causa dello jus sepulchri, siccome questi ambiti attengono in modo specifico al governo della comunità e dei suoi fenomeni sociali cui il Comune è, ope legis, preposto.
Ad esempio, è l’autorità municipale secondo l’idem sentire della propria popolazione a dover implementare l’istituto della benemerenza di cui all’Art. 93 comma 2 DPR 285/1990 e ad ampliare o restringere il significato di “famiglia” (verso la quale esiste una riserva di sepolcro, data la “famigliarità” della sepoltura privata nello spirito dell’Ordinamento Italiano) altrimenti ricavabile, in modo molto rigido, dal combinato disposto tra l’Art. 93 DPR 285/1990 e gli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.
La necessità di omologare i regolamenti comunali di polizia mortuaria, affinché essi producano i loro effetti giuridici, è stata confermata anche dal D.M. 18 novembre 1998, n. 54, essa sorge in forza dell’Art. 345 Regio Decreto 1265/1934, il quale, anche dopo le modifiche al Titolo V Cost. è ancora pienamente in vigore.
Il sullodato Art. 345, infatti, assume il rango di norma speciale e, come tale, prevale sulle disposizioni di diritto comune secondo il brocardo “lex specialis derogat legi generali”.

Potrebbe esserne trasferita la competenza alle regioni, ma perchè ciò avvenisse occorrerebbe una Legge Regionale la quale, espressamente, avocasse a sé tale funzione.
Esaminiamo ora un caso concreto:
L’Articolo 7 comma 1 della legge regionale n. 19/2004 approvata dall’assemblea legislativa della regione Emilia Romagna così recita: “Nel rispetto delle disposizioni contenute nella seguente legge i comuni singoli o associati disciplinano le attività funebri, necroscopiche e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento”. Anche il regolamento regionale attuativo 23 maggio 2006 n. 4 in diversi momenti (ad esempio l’istituto dell’abbandono amministrativo di cui all’Art. 4 comma 4) richiama una normazione a livello locale.
Il comune, allora, deve necessariamente disciplinare la materia funeraria.
La sullodata legge n.19/2004 prevede due possibilità. L’ente locale, infatti, nel predisporre un proprio regolamento o si riferirà ad un emanando schema di regolamento proposto dalla regione, oppure potrà scrivere autonomamente un proprio impianto normativo di polizia mortuaria, sempre nel rispetto delle fonti del diritto sovra ordinate rispetto agli atti amministrativi, ossia le leggi nazionali e regionali.

Tale regolamento dovrà prevedere disposizioni su:
  • Modalità e condizioni d’esercizio su cimiteri, are crematorie, depositi d’osservazione e strutture del commiato del tutto assimilabili a case funerarie.
  • Erogazione del servizi [La regione per questi servizi essenziali stabilisce l'obbligo della prestazione, ma non la gratuità della stessa] cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria [L'azione di polizia mortuaria comprende le funzioni di controllo, vigilanza ed autorizzazione. Si tratta di un'attività che deve assolutamente esser svolta dalla pubblica autorità e non può mai esser esternalizzata ovvero affidata a terzi] (si tratta delle tre prestazioni istituzionali ed indispensabili dalle quali il comune [L'articolo 1 del D.M 28/05/93 indica tra i servizi che debbono obbligatoriamente esser prestati dal comune quelli necroscopici e cimiteriali] non può esimersi).
  • Trasporti funebri (di salme e cadaveri).
  • Affidamento personali delle ceneri.
  • Sanzioni da comminare a chi dovesse eventualmente violare la legge. Sorge, allora, il problema di una doppia omologazione del regolamento comunale per la verifica sulla compatibilità con le norme nazionali ed anche regionali.
Quali sono, dunque, i passaggi tecnico-giuridici che debbono esser espletati in modo da rimettere il testo del regolamento all’esame degli organi deputati al suo preventivo controllo di legittimità?
Esso dovrà esser trasmesso al Ministero della salute ed anche all’assessorato regionale della Sanità?
A nostro avviso per la verifica della conformità alle norme nazionali deve continuare ad essere inoltrato al Ministero della salute (ex art. 345 del TU LL SS) e per quelle specifiche regionali all’Assessorato alla sanità regionale. Ma è opportuno che, in merito, la situazione sia chiarita dalla Stessa Regione.
Per offrire corretta risposta al quesito bisogna evidenziare come l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria richieda un complesso iter di formazione del regolamento stesso e particolari procedure di efficacia.
Il sistema normativo di riferimento, senza dimenticare la potestà regolamentare assicurata ai comuni dall’Art. 117 Cost, nella sua nuova formulazione, è composto da:
1. D.Lgs. 267/2000 (solo il regolamento di cui all’Art. 48 sull’organizzazione degli uggici spetta alla Giunta),
2. Art. 345 del testo unico leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265
3. Decreto Ministeriale 18.11.1998, n. 514 (in attuazione dei disposti di cui agli Artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241)

Il procedimento di approvazione del regolamento prevede le seguenti fasi:
1. Acquisizione di pareri da parte di organi consultivi. Detti pareri ai sensi dell’art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, rinviando all’art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall’art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. sono da considerare facoltativi salvo diversa indicazione delle norme regionali.
2. Statuizione con cui si adotta il regolamento cittadino di polizia mortuaria da parte del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.a) D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione consiliare.
4. Esecutività.
5. Inoltro al Prefetto, ai sensi dell’Art. 345 TULLSS, per il successivo invio al Ministero della Salute, dipartimento di prevenzione – Ufficio VII (il Ministero della Salute ha solo il potere di annullamento straordinario previsto dall’art. 138 del T.U. 267/2000 e succ. modificazioni in applicazione all’art. 2, comma 3, lett.b) Legge 23.08.1988, n. 400), ma non è ammesso l’inoltro diretto da parte del Comune. Dalla ricezione decorre il termine di 90 giorni di cui dispone il Ministero per provvedere all’approvazione)
6. Approvazione da parte del Ministero della Salute
7. Contemporanea trasmissione dell’articolato alla relativa Regione per il provvedimento di omologazione ai sensi della Legge. Costituzionale. 18.10.2001, n. 3 (detto provvedimento spetta al dirigente proposto al settore sanità, potrebbe configurarsi un spettanza dell’ULSS territoriale, in quanto emanazione della competenza Regionale in materia di Sanità) da emanarsi entro 90 giorni, salva diversa disposizione regionale
8. Pubblicazione del regolamento comunale di polizia mortuaria omologato all’albo pretorio per 15 giorni (efficacia dal 16° giorno).

E’ doveroso ricordare come questo protocollo vada rigorosamente seguito anche in presenza di variazioni, aggiunte o modifiche strutturali e sostanziali al regolamento di polizia mortuaria esistente e non solo in presenza di una riapprovazione completa a seguito di nuova stesura del regolamento.
I nuovi istituti su pratiche funerarie atipiche come dispersione in natura delle ceneri oppure conservazione delle urne cinerarie presso domicilio privato dovranno, quindi, esser integrati nel preesistente testo secondo tali modalità.
Dopo l’entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 la condizione determinante per l’efficacia può esser riferita unicamente all’omologazione regionale.
Il provvedimento di omologazione deve esser comunicato entro un termine massimo di 90 giorni (salva diversa determinazione regionale), decorso questo lasso di tempo senza un pronunciamento esplicito della regione il comune il comune che ha con il regolamento di polizia mortuaria pendente, siccome non vale il principio del silenzio assenso, può esperire solo due soluzioni:
1. Attende nuovamente una decisione formale sull’omologazione da parte della regione.
2. Instaura un giudizio, in sede amministrativa, per ottenere l’adempimento dell’obbligo da parte della regione.

SALMA - ESTUMULAZIONE


24 novembre 2011  - Comune di X – Regione Veneto
Quesito: Il vigente regolamento di polizia mortuaria all'art. 54-bis  recita:" 1 La sepoltura individuale privata di cui all'art. 48 (sono i loculi)  può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti  o cinerari.
2.......
3 La concessione può essere effettuata un via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai sessantacinque anni, che dimostri di essere parente o affine sino al 4° grado o che sia coniuge suspestite del defunto, in tal caso sarà assegnato il loculo posto immediatamente a fianco.

Si rende necessario capire cosa si intende per "salma"  in quanto in più casi,  viene fatto richiesta di estumulazioni straordinaria ed in alcuni casi anche ordinaria (dopo il rinnovvo)  per spostare una salma già tumulata, in loculi presenti nello stesso cimitero, ciò al fine di avvicinare le salme.
Dal combinato disposto dei commi dell'art. 54 - bis del  Regolamento,  opterie per l'interpretazione in base alla quale, una salma è tale al momento della sepoltura, dopo il decesso,  e quindi  resta tumulata nel loculo d'origine fino alla scadenza della concessione, Resta salva  l' estumulazione per feretri da destinarsi in ...altra sede (art. 45), ove  "per altra sede", intendo altri cimiteri.  
Parere: Occorre innanzitutto fare due precisazioni:
1) In Veneto i termini salma e cadavere sono da considerare sinonimi (in altre Regioni è stata introdotta una distinzione, ma in questo momento non ci interessa).
2) Il cadavere (o salma) rimane tale dal momento della morte fino ad una scadenza, definita dall'art. 3 del DPR 254/2003, ovvero fino al compimento dei dieci anni di sepoltura per i cadaveri inumati, venti anni per quelli tumulati. Fino a queste scadenze si tratta di esumazione/estumulazione straordinaria. Dopo questo termine si hanno esumazioni/estumulazioni ordinarie, a prescindere dalla durata del contratto.
Cioè, nella vigenza contrattuale il Comune non può imporre la esumazione/estumulazione, ma se lo chiedono i familiari (per traslazione o cremazione) e se sono decorsi i termini anzidetti è comunque esumazione/estumulazione ordinaria.
Quindi, se l'estumulazione è chiesta ai fini del trasferimento in altra sepoltura (anche nello stesso cimitero) nei primi vent'anni di sepoltura, a mio avviso trova applicazione l'art. 45, primo comma, del vostro regolamento, ovvero è il Sindaco (ergo, dirigente o responsabile di servizio) che autorizza di volta in volta la traslazione.
Se invece l'estumulazione avvien dopo i vent'anni (o meglio ancora, alla scadenza della concessione) trova applicazione l'art. 43, secondo comma, che obbliga alla inumazione, in questo recependo quanto contenuto nella circolare del Min. Sanità n. 10 del 31.7.1998, paragrafo 3 lett. a). Peraltro la stessa circolare ammette anche la ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura.
In conclusione, se il vostro obiettivo è quello di contrastare le azioni tendendi a riavvicinare i feretri di congiunti, sostanzialmente aggirando la disposizione che prevede la collocazione "casuale" delle sepolture (in ordine di decesso), se questo è il vostro obiettivo, perchè non lo chiarite definitivamente, vietandolo, nel regolamento?

COMPETENZA RILASCIO AUTORIZZAZIONI


6 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Lombardia
Quesito: mentre per quanto riguarda l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri la norma è molto chiara circa il soggetto che debba rilasciarne il provvedimento,  nel caso in cui il servizio di stato civile sia distinto dal servizio di polizia mortuaria (due responsabili diversi) l’autorizzazione del trasporto di cadavere e quella per l’affidamento dell’urna cineraria devono essere sottoscritte dal responsabile del servizio di polizia mortuaria oppure dal responsabile del servizio degli affari generali (settore nel quale rientra il mio ufficio) ?
Parere: ciò che è certo è che le autorizzazioni al trasporto ed all'affidamento dell'urna cineraria non sono di competenza dell'ufficiale di stato civile, in quanto non previsto dal regolamento S.C..
A chi tocca allora? Al soggetto che sarà stato indivduato nel vostro ordinamento, ovvero a quello al quale il Sindaco ha affidato quel servizio. Non vi è quindi una indicazione assoluta, nè in norme regionali o nazionali. Ogni Comune può autonomamente organizzarsi come crede più opportuno. Quindi, ai sensi degli art. 107 e 109 del T.U. 267/2000 e dell'art. 5 della legge 241/1990 la competenza sarà in capo al Dirigente o al responsabile del servizio/ufficio (ed eventualmente al responsabile del procedimento) al quale è stato affidata questa materia.

TRASPORTO E AFFIDAMENTO CENERI


6 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Toscana
Quesito: Si richiede un vostro parere e la procedura da seguire sul seguente problema:
Due cittadini residenti in questo Comune, uno di loro cittadino britannico,sono deceduti in questo Comune .Entrambi sono stati cremati  e le loro ceneri sono state consegnate al Custode del Cimitero di Questo Comune.
Successivamente il figlio chiede l'Affidamento delle ceneri presso la propria abitazione,nello Stato di INGHILTERRA.
Parere: Chiarissima. Ciò che le compete è esclusivamente l'autorizzazione al trasporto all'estero, previa istanza del figlio e nulla osta del consolato inglese in Italia.
Ciò che ne farà poi il figlio in quello Stato non ci riguarda, ma sarà soggetto alla disciplina inglese, sia che voglia conservarle a domicilio, seppellirle o disperderle (sempre che sia possibile, ma noi non possiamo saperlo, nè ci interessa saperlo).
Le allego un fac-simile di autorizzazione
.

RILASCIO PERMESSO DI SEPPELLIMENTO


12 dicembre 2011 – FEDERCOFIT
Parere: Carissimo Presidente,
In riferimento al quesito sottopostomi telefonicamente in merito alla interpretazione del dettato del 2° comma dell'art. 74 del Regolamento di Stato Civile, D.P.R. 396/2000, ti confermo che a mio parere, condiviso da altri esperti Anusca, l'acquisizione dell'accertamento di morte (certificato necroscopico) è elemento necessario e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione alla inumazione/tumulazione/cremazione(fa eccezione il n.o. dell'autorità giudiziaria). Il secondo comma dell'art. 74 del DPR 396/2000 prevede che l'autorizzazione predetta non può essere "accordata" prima che siano decorse 24 ore dal decesso, salvi i casi speciali. Non a caso viene usato il termine "accordata" e non "rilasciata", termine che sarebbe stato usato se si voleva impedire la materiale consegna dell'autorizzazione prima delle 24 ore.
Peraltro è prassi diffusa in tutta Italia il rilascio di detta autorizzazione anche prima che siano trascorse le 24 ore, purchè detta autorizzazione contenga la prescrizione che il cadavere non venga chiuso/tumulato/inumato/cremato prima di detto termine.
Credo siano evidenti i disagi e disservizi che una diversa interpretazione recherebbe agli utenti.

P.S. - Per correttezza ti devo dire che sul "Massimario" dello Stato Civile del Ministero dell'Interno si dice che l'autorizzazione non può essere "rilasciata" prima delle 24 ore, ma non è la prima nè l'unica "topica" del Ministero, come quando asserisce che per rendere la dichiarazione di morte serve la scheda Istat, quando invece l'art. 1 del DPR 285/1990 ne consente la redazione fino a 54 ore dopo il decesso!

Prossimi appuntamenti


Appuntamenti 2012



Giovedì 19 gennaio 2012 – TARCENTO (UD)
Anusca – Pomeriggio di studio
Legge Regionale 21 ottobre 2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”.


Venerdi 27 gennaio 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca – Corso di Abilitazione per U.S.C.
Stato Civile e Polizia Mortuaria


Mercoledi  22 febbraio 2012 – LECCO
Confcommercio – Corso per operatori funebri


Venerdi 24 febbraio 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca – Corso di Abilitazione per U.S.C.
Stato Civile e Polizia Mortuaria


Giovedì 8 marzo 2012 – FIRENZE
Regione Toscana – Consulenza su legge regionale cremazione


Martedì 13 marzo 2012 – SAN DONA’ DI PIAVE
Anusca – giornata di Studio
Legge Regionale Servizi funebri


Domenica 25 marzo 2012 – BOLOGNA
Tanexplora – Convegno
Il lutto nella città contemporanea


Giovedì 19 aprile 2012 – Udine
EDK – Giornata di studio
Legge Regionale 12/2011


Venerdi 11 maggio 2012 – BAGNATICA (BG)
Anusca – Pomeriggio di studio
Morire fuori dal proprio paese


Venerdi 25 maggio 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca – Corso di Abilitazione per U.S.C.
Stato Civile e Polizia Mortuaria


Venerdi 8 giugno 2012 – ROMA
Federcofi – Convegno Nazionale


Venerdi 15 giugno 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca – Corso di Abilitazione per U.S.C.
Stato Civile e Polizia Mortuaria


Lunedi 17 settembre 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca – Corso di Abilitazione per U.S.C.
Stato Civile e Polizia Mortuaria


Martedì 18 settembre 2012 – IVREA
Anusca – Pomeriggio di studio
Polizia Mortuaria


 settembre 2012 – MILANO
Anusca – Pomeriggio di studio
Polizia Mortuaria

2 – 3 ottobre 2012 – CASTEL SAN PIETRO TERME
Anusca - Aperti per Lutto
Morire fuori del proprio paese
Il lutto nella civiltà contemporanea


Giovedi 4 ottobre 2012 – ASTI
Anusca – Pomeriggio di studio
Polizia Mortuaria


ottobre 2012 – MONTECCHIO EMILIA
Anusca – Pomeriggio di studio
Polizia Mortuaria