mercoledì 25 luglio 2012

COMPETENZE DELL’ U.S.C. IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA


12 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito: vorrei la sua opinione su quali sono le competenze di un Ufficiale di Stato civile delegato, che non è responsabile di servizio, nelle casistiche di rilascio di autorizzazioni inerenti alla materia della Polizia Mortuaria, quindi autorizzazioni al Trasporto salma, permesso di di seppellimento, autorizzazione all'estumulazione/esumazione salma e autorizzazione alla cremazione di salma o resti mortali.
Parere: In materia di morte, all'ufficiale dello Stato Civile competono le autorizzazioni previste e disciplinate dal Regolamento di Stato Civile (DPR 396/2000) e dalle altre norme che espressamente gli attribuiscono competenze (legge 130/2001, legge regionale 18/2010). Queste sono: autorizzazione alla inumazione/tumulazione (permesso di seppellimento), autorizzazione alla cremazione di cadavere o di resti mortali, autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
Le altre autorizzazioni trovano la loro disciplina nel T.U. Leggi sanitarie 1265/1934, nel regolamento di polizia mortuaria DPR 285/1990 e nella legge regionale 18/2010. Queste norme fanno riferimento al sindaco o, genericamente, al Comune. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. 267/2000 competono quindi al dirigente o al responsabile di servizio/ufficio e sono: autorizzazione al trasporto di cadavere, autorizzazione alla estumulazione/esumazione, ecc.
La persona che è ufficiale di stato civile ma non è responsabile di servizio può comunque essere incaricato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto, esumazioni, ecc. come "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, con incarico scritto da parte del dirigente o responsabile di servizio/ufficio

OMOLOGAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE P.M.


13 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito: Chiedo gentilmente la sua consulenza per un dubbio in merito alla procedura di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria che questo Comune di … sta revisionando e aggiornando.
L'art. 345 del TULS è ancora pienamente operante e valido per cui Il Comune trasmette al Prefetto che lo invia al Ministero della Sanità e, dopo l'approvazione viene pubblicato all'albo pretorio per 15 gg.?
La legge della Regione Veneto n. 18 del 04.03.2010 ha in qualche modo inciso sul predetto art. 345?
Le aziende ULSS hanno un qualche competenza in merito?
Parere: Ad un analogo quesito di un'altro Comune (però della Lombardia, ma è lo stesso), il Ministero rispose con la nota che le allego.
La Lombardia, per il vero, ha completato la sua produzione normativa regionale, mentre il Veneto deve ancora produrre parte delle delibere di Giunta Regionale previste dall'art. 2 della legge regionale 18/2010, per cui non si può considerare completa la normativa regionale veneta.
A mio avviso pertanto dovete comunque inviare il regolamento alla Prefettura, per l'inoltro al Ministero della Salute, a norma dell'art. 345 del TULS ed eventualmente poi pubblicarlo per 15 giorni.
Per quanto riguarda il parere dell'ULSS è necessario in quanto previsto sia dallo stesso art. 345 (l'allora Consiglio Provinciale di Sanità), che dall'art. 4 della legge regionale 18/2010.
Piuttosto mi consenta una considerazione: se proprio non avete urgenza, perchè non aspettate che la Regione Veneto produca anche le rimanenti delibere di cui all'art. 2, così da adeguarvisi?

DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE


14 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Sicilia
Quesito: Per motivi di mobilità sono stato, da quasi 2 anni,  spostato da un settore 
amministrativo ad uno tecnico pur lasciandomi la firma  di U.S.C. 
Premetto che la delega di U.S.C. il Sindaco me l'aveva conferita prima ancora 
che io facessi il corso di U.S.C. -presso Castel S. Pietro Terme, corso  di 100 
Ore nel 2008, dove ho conseguito l'attestato, rilasciato dell'ANUSCA, e 
conseguentamente il Diploma dal Ministero agli Enti Pubblici, rilasciato  dal 
Prefetto di SIRACUSA (Provincia del mio paese che è AUGUSTA)-. Alla luce di 
quanto sopra detto ribadisco il quesito: Può il Sindaco revocarmi la firma di U.
S.C., anche se ho alle spalle un corso di formazione abilitante e conseguito, 
poi,  il Diploma?
Parere: Il regolamento di Stato Civile DPR 396/2000 prevede all'art. 1 che ufficiale di stato civile è il sindaco.
All'art. 2, poi, prevede:
2. Delega di funzioni.
1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

Il sindaco, quindi, ha piena autonomia nell'organizzare il servizio che la legge gli affida, nel rispetto delle regole.

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI


19 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito: è la prima autorizzazione alla dispersione che dovrei fare, l'espressione di volontà alla dispersione delle ceneri dev'essere espressamente del defunto, oppure la possono richiedere i parenti, ammessi dalla legge, e di nuovo tutti quanti come previsto, insieme alla manifestazione di volontà degli stessi alla cremazione? In un Suo convegno era emerso l'interrogativo, ma non avendo avuto richiesta in tal senso, ho rimosso fino alla necessità che mi si presenta ora.
Parere: la legge regionale Veneto 18/2010 all'articolo  47 prevede:
La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
Tutto chiaro no? Non proprio.
L'articolo 3 della legge 130/2001 prevede espressamente le modalità per la manifestazione di volontà alla cremazione, mentre per quanto riguarda la dispersione richiede solo il "rispetto della volontà del defunto". Secondo alcuni (pochi) questo implicherebbe che, per quanto riguarda la dispersione, l'unica volontà ammessa sarebbe quella espressa per iscritto dal defunto.
Personalmente credo invece che il legislatore regionale veneto abbia voluto includere anche la volontà riferita dai familiari. Questo ha trovato conferma anche nei colloqui avuti con  la competente direzione regionale dell'assessorato Sanità e risulta condiviso anche, ad esempio, dal Comune di Venezia nel proprio regolamento.
Per quanto riguarda le modalità, l'art. 3 citato prevede il processo verbale reso dal coniuge oppure, in suo difetto, dalla maggioranza dei familiari di grado più prossimo.