mercoledì 25 luglio 2012

CREMAZIONE DI STRANIERO


24 giugno 2011 – Comune di X – Regione Piemonte
Quesito: La disturbo per chiederLe un chiarimento circa la documentazione necessaria per autorizzare la cremazione della salma di un ragazzo indiano deceduto per causa violenta nel mio comune che i parenti/amici (?) intendono cremare per trasportare poi le ceneri in India.
La Procura ha già rilasciato il nulla osta.
So di dover richiedere il nulla osta dell'autorità consolare sia per la cremazione, che per il trasporto in India delle ceneri.
In presenza di tale nulla osta è necessaria anche la dichiarazione del parente più prossimo così come previsto dal nostro ordinamento? In caso affermativo: la madre (il padre è deceduto) si trova in India, come deve essere manifestata la volontà? Deve rendere dichiarazione dinanzi alla nostra autorità consolare?
Parere: Per poter autorizzare la cremazione lei deve acquisire:
1) la prova che tale era la volontà del defunto. Poichè mi sembra che non abbia lasciato nulla di scritto, dovrà ottenere la dichiarazione resa dai congiunti, come previsto dall'art. 3 della legge 130/2001, ovvero il coniuge oppure, se non era sposato (come mi sembra di capire) la dichiarazione della maggioranza dei parenti di primo grado. Se non aveva figli ed il padre è deceduto, sarà la sola madre a dover rendere la dichiarazione. Non potendo venire in Italia, potrà rendere la dichiarazione presso il Consolato Italiano in India, competente per territorio.
Per esperienza, le consiglio di contattare lei il Consolato Italiano, e magari mandargli per fax o per e-mail, il modello di processo verbale da rendersi ai sensi appunto dell'art. 3 citato.
2) La comprova che l'ordinamento dell'India non vieti la cremazione. Basta chiederlo al Consolato indiano in Italia. Lo può fare nel momento che trasmette l'atto di morte, come dovuto, al medesimo Consolato.
3) Nulla osta dell'autorità giudiziaria (che ha già)
Poi, per autorizzare il trasporto all'estero dell'urna cineraria dovrà acquisire il nulla osta del Consolato Indiano all'introduzione delle ceneri nel loro Paese. Nient'altro. Potrà rilasciare l'autorizzazione initaliano soltanto. Non ci sono convenzioni con l'India che dispongano alcunchè. Eventuali traduzioni o legalizzazioni che fossero chieste dall'India saranno un problema di chi ha interesse al trasporto.

FETO O NATO MORTO


16 settembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: Qualche mese fa nell'Ospedale di C. una sig.ra ha partorito un feto di 26 settimane.
Il medico che ha assistito al parto ha ritenuto opportuno fare SOLO un certificato di espulsione di feto di 26 settimane senza pero' stilare l'attestazione di nascita in quanto per lui non era assolutamente da  fare la dichiarazione di nascita come bimbo nato morto.
In questo caso la ASL ha proceduto a fare l'autorizzazione al seppellimento di questo feto.
I genitori successivamente si sono rivolti al servizio cimiteriale di questo Comune (tengo a precisare che il servizio e' appaltato a ditta privata) per la sepoltura. Gli e' stato detto che per queste sepolture (feti non dichiarati, prodotti abortivi) e' stata definita un'area nel Cimitero ove, non e' comunque possibile porre una lapide con i dati. La volonta' dei genitori era di tumulare il feto in tomba di famiglia.
In questi giorni i genitori si sono nuovamente rivolti a questa amm/ne chiedendo una degna sepoltura per il loro bambino.
Le chiedo:
Se il medico non ritiene opportuno fare l'attestazione di nascita, l'Ufficiale di Stato Civile puo' intervenire in merito?? a prescindere dalle settimane ( il regolamento di P.M. parla   dalla 28 sett.). Se non e' stata dichiarata la nascita come nato morto e non gli e' stato dato un nome e cognome possono seppellirlo in tomba o in terra con lapide indicante i dati???
Puo' in questo caso essere modificato un regolamento per questi tipi di sepolture??
Parere: La questione che lei pone ha un duplice aspetto: come considerare il prodotto abortivo e possibilità di sepoltura.
L'ufficiale dello stato civile interviene solo e soltanto quando il medico produce una attestazione di nascita (ancorchè nato morto). Qualora il medico, come in questo caso, non ritenga vi siano le condizioni per produrre l'attestazione di nascita, prodromica alla formazione dell'atto di nascita, l'U.S.C. non ha alcuna competenza e l'autorizzaione al seppellimento viene rilasciata dall'ASL, come giustamente avvenuto.
Per quanto riguarda questo aspetto, quindi, ciò che è avvenuto è perfettamente regolare.
Circa la possibilità di poter seppellire questo (e ogni altro) feto,  è indubbio che possano essere accolti nel cimitero (vedi artt. 7 e 50 del DPR 285/1990); è necessario ed opportuno però che venga eventualmente aggiornato il vostro regolamento comunale al fine di disciplinare, se non già previsto, queste sepolture, che indubbiamente oggi rappresentano una più numerosa richiesta.
Sarà quindi necessario prevedere, laddove la pianificazione cimiteriale e/o le condizioni e dimensioni del cimitero lo consentano, un'apposita area per l'inumazione dei feti e prodotti del concepimento, definendo dimensioni delle fosse e distanze, la durata delle sepolture, le eventuali tariffe, ecc. (vedasi al riguardo il Regolamento regionale 23 maggio 2006, n. 4, art. 2 comma 9).
Nelle discipline regolamentari che ho avuto occasione di vedere, è di norma consentita la posa di un cippo, recante però il solo numero che contrassegna la fossa. Anche questo andrà specificato nel regolamento.
Peraltro, volendo indicare sul cippo le generalità, qualsiasi nome vi fosse indicato, non avrebbe nessun presupposto di legalità, no?
Per quanto riguarda la sepoltura in tomba di famiglia, in assenza di norme ad hoc, la dottrina e la giurisprudenza sono orientate a che debbano essereaccoltii prodotti abortivi di
presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che  abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti ed i  prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, questi ultimi quando i genitori ne chiedano l'accoglienza (art. 7, D.P.R. n. 285 del 1990). È da ritenere che rientri nell'autonomia comunale di estendere l'ambito delle persone aventi diritto alla sepoltura del Comune oltre il minimo inderogabile stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990) secondo esigenze e scelte locali.

PRIMA AFFIDAMENTO, POI DISPERSIONE


22 settembre 2011 – Comune di X – Regione Toscana
Quesito: Mi ha telefonato una signora residente nel mio Comune alla quale due anni fa era morto il marito (in altro Comune)  ed aveva provveduto a fare la cremazione ed il successivo affidamento dell'urna. 
Ora la signora vuole disperdere le ceneri del marito a P.
Poichè non mi è mai capitato un caso simile, le chiedo gentilmente (se possibile) come devo procedere ed anche se mi può inviare la modulistica completa da utilizzare: richiesta della dispersione (processo verbale) ed un fac-simile dell'autorizzazione da rilasciare.
Ho comunque dei dubbi da chiarire:
1) la legge 130/2001 per quanto riguarda la dispersione delle ceneri prevede la volontà espressa del defunto, la Legge Regionale Toscana  n. 29/2004 dice che la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto.....,  il nostro regolamento di polizia mortuaria si conforma con le precedenti norme.
Le chiedo se posso ricevere una dichiarazione da parte del coniuge che chiede la dispersione.
2) Al momento del decesso, il coniuge ha dichiarato che il defunto aveva espresso verbalmente la volontà di essere cremato con successivo affidamento dell'urna. 
 A distanza di due anni, è plausibile che ci si richiami di nuovo a questa espressa volontà del defunto al fine di ottenere l'ulteriore effetto della dispersione delle ceneri?
Parere: Certamente potrebbe ricevere , mediante processo verbale, la dichiarazione della moglie, atta a riferire la volontà espressa in vita dal defunto. Lo trova precisato anche nelle linee di indirizzo che ha ricevuto al convegno di Empoli.
Ma il problema piuttosto è un altro.
Se due anni fa la signora ha dichiarato che la volontà del marito era quella di affidare a lei le sue ceneri, come può oggi dichiarare che invece la volontà del marito era quella che le sue ceneri fossero disperse? O ha dichiarato il falso allora, oppure lo dichiara ora. E le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente. Non credo ne valga la pena.
Suo dovere è quello di far presente ciò alla signora.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CREMAZIONE


21 settembre 2011 – Comune di X – Regione Liguria
Quesito: le pongo un caso che mi lascia piuttosto perplesso.
Abbiamo in una autorizzazione alla cremazione un avente diritto a richiederla malato di alzheimer.
Questa persona non è stata interdetta.
Esiste un amministratore di sostegno autorizzato a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria.
Poiché l'avente diritto è giuridicamente capace di intendere e di volere, abbiamo pensato che le prerogative dell'amministratore di sostegno, per quanto ampie, si debbano riferire alla sfera amministrativa.
Abbiamo fatto presentare,  a fronte di pressanti richieste,  una istanza al Giudice Tutelare per autorizzare l'amministratore ad esprimere la volontà per conto dell'avente diritto, anche nell'ambito della sfera personale non delegabile in quanto non interdetto.
Il giudice a differenza di altri che avevano dato il nulla osta senza problemi, ha respinto l'istanza in quanto "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
Mettiamo che l'abolizione dell'art. 414 del CC a seguito della creazione dell'amministratore di sostegno, possa allargarne le facoltà, come possiamo noi capire quando e se un amministratore di sostegno sia anche un tutore, se mai può esserlo (l'autorizzazione a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria è a mio giudizio  limitata ai poteri della figura giuridica).
Chi se non un Giudice, caso per caso, mi può dare tale indicazione, non respingendo ma eventualmente autorizzando o negando?
Cosa ne pensa?
Parere: concordo pienamente con le sue considerazioni. In effetti non mi è mai capitato di imbattermi in un giudice che abbia respinto l'istanza. Anche a mio parere l'amministratore di sostegno non ha di per sè tutti i poteri del tutore (altrimenti, che senso aveva istituirlo?).
Se però vogliamo assecondare la richiesta, al limite possiamo acquisire agli atti il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno unito alla risposta del giudice che asserisce che "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
In fondo... chi siamo noi per mettere in discussione la parola di un giudice? (sic!)