Da oltre quarant’anni ci occupiamo di pubblica amministrazione locale, avendo approfondito l’esperienza prima nel settore dei servizi demografici e poi in materia di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.
domenica 12 agosto 2012
Trasporto salma tra Lombardia ed Emilia Romagna
D.: Premesso che il trasporto in bara aperta è vincolato solo all'ambito regionale, si presenta il seguente caso: viene richiesto il trasporto in bara aperta dalla Regione Lombardia, precisamente Comune di C., alla Regione Emilia Romagna, precisamente P. In tali Regioni sono stati approvati due Regolamenti che permettono il trasporto in bara aperta; nella fattispecie essendo C. e P. in due Province confinanti, se pur appartenenti a due regioni diverse, il trasporto in bara aperta da C. a P. può essere autorizzato? Chi autorizza il trasporto in bara aperta (Comune o Asl)?
R.: Entrambe le leggi regionali di Lombardia ed Emilia R. prevedono che la norma che consente il trasporto a cassa aperta valga solo nell'ambito delle rispettive Regioni, per cui il trasporto a cassa aperta dall'una all'altra Regione non è possibile. C'è oggettivamente dietro un problema di costi, ovvero chi paga il medico necroscopo? Cioè, se la persona è deceduta in Lombardia e la salma viene trasportata in altra Regione prima che venga eseguita la visita necroscopica, l'onere del medico necroscopo ricade su quest'ultima Regione... Servirebbe un accordo convenzionale tra Regioni, che oggi non c'è. Comunque il trasporto a cassa aperta lo autorizza il medico che ha constatato il decesso, non lo autorizza il Comune.
lunedì 6 agosto 2012
AFFIDAMENTO CENERI CONIUGE
15 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Lombardia
Quesito: Nel mio comune l’anno
scorso una donna e’ stata uccisa dal proprio marito. Tumulata in un cimitero
milanese, i genitori ora, peraltro molto anziani, vorrebbero procedere a
cremazione, considerato che tale volonta’ era gia’ stata espressa in vita dalla
defunta; il gip, cosi’ come il Procuratore della Repubblica di Bergamo hanno
dato il n.o. alla cremazione in quanto la salma non e’ vincolata da ulteriori
indagini di carattere giudiziario. L’uxoricida ha tuttora i diritti derivanti
dal rapporto di coniugio in quanto seppur gia’ richiesta dagli avvocati di
parte, la decadenza di tali diritti non e’ ancora stata pronunciata; in tale
situazione il processo verbale di cremazione spetterebbe al marito che, recluso
in casa circondariale di Bergamo ha per ora ancora la residenza in Treviglio. A
quale Ufficiale dello Stato Civile spetta di raccogliere la dichiarazione di
volonta’ di cremazione? Sentito il Comune di Bergamo, i colleghi non ritengono
di essere competenti in quanto il dichiarante non e’ un loro residente, il
decesso non e’ avvenuto in tale città e ne’, considerato che siamo in presenza
di autorizzazione alla riesumazione per cremazione, la salma e’ sepolta in
Bergamo. Mi puo’ gentilmente chiarire Dottor Pelizzaro di chi e’ la competenza
territoriale?
Parere: Per risolvere la questione ci può aiutare la
circolare n. 21/san/2005 D.G. Sanità Lombardia, che al paragrafo 3 prevede
appunto:
3. Cremazione, dispersione e affidamento delle
ceneri (artt. 12, 13 e 14)
In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130
(“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), l’art. 12
del r.r. n. 6/2004 prevede che l’autorizzazione alla cremazione venga
rilasciata dall’Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del
defunto o degli aventi titolo. Il Comune stabilisce autonomamente le modalità organizzative necessarie a
garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il
diritto a rilasciare la dichiarazione.
Con riferimento all’art. 3, c.1, lett. b, n. 3
della legge 130/2001, si precisa che, nel caso i cui l’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza
degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di
verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà
accettare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione
sostitutiva dello stesso.
Spetta
al Comune quindi stabilire le modalità organizzative necessarie. Una soluzione
potrebbe essere quella suggerita dal 2° comma dello stesso paragrafo 3,
considerando alla stessa stregua le difficoltà originate dal rifiuto
dell'U.S.C. extra-Lombardia e la difficoltà di chi si trova recluso. In alternativa si potrà raccogliere la dichiarazione del marito mediante processo verbale dell'USC che dovrà recarsi presso il carcere. Chiaramente l'USC dovrà essere quello di Bergamo, per competenza territoriale. Lo dice anche la risoluzione della Prefettura di Venezia, che le allego.
domenica 5 agosto 2012
NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012
Decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.
Regolamento
in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in
attuazione
dell’articolo
15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei
servizi
necroscopici,
funebri e cimiteriali).
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre
1999,
n. 1);
Visti
gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista
legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;
Vista
la deliberazione del Consiglio regionale n. 183 – 30761 del 27 luglio 2012
emana
il
seguente regolamento:
Regolamento
in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in
attuazione
dell’articolo
15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei
servizi
necroscopici,
funebri e cimiteriali).
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
1
(Oggetto)
1. Il
presente Regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al
decesso dei
cittadini
in attuazione della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle
attività e dei
servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali), in armonia con i principi e con le
finalità della medesima
legge.
CAPO
II
ATTIVITA’
FUNEBRE
Art.
2
(Attività
funebre)
1.Per
attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma
congiunta, le
seguenti
prestazioni e forniture:
a)
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei
familiari;
b)
vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c)
trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di
ceneri e di resti
mortali.
2.
L’attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure
igienico-sanitarie e delle norme
vigenti
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai
soggetti di cui all’articolo
5,
comma 2, della l.r. 15/2011.
3.
Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al
Comune in cui ha sede
commerciale
l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con
efficacia
immediata,
ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove
norme in
materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e
secondo
i requisiti stabiliti all’articolo 3, circa i quali è necessario allegare
dichiarazione sostitutiva
ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (
Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sue
successive
modificazioni.
4. Le
imprese già esercenti l’attività funebre alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento,
devono
adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dalla entrata in vigore
dello stesso.
5. I
Comuni, con regolamento, possono dettare ulteriori norme per lo svolgimento
dell’attività
funebre,
senza ulteriori oneri a carico dei soggetti esercenti detta attività.
6.
Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale
dell’Azienda Sanitaria
Locale
(ASL):
a)
l’ordine e la vigilanza sull’attività funebre;
b) la
verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività
funebre;
c)
fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l’ordine e la vigilanza sul
trasporto del defunto
durante
il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti
mortali.
Art.
3
(Requisiti
per lo svolgimento dell’attività funebre)
1. La
dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 2 contiene
l’autocertificazione dei
seguenti
requisiti:
a)
disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e
al disbrigo
delle
pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e
di altri articoli
funebri
e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al
pubblico. Presso ogni
sede
commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, deve essere esposto il
prezziario di tutte
le
forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo
alla parte del servizio
funebre
di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto
stabilito
dall’articolo
10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve
essere esibito a
chiunque
richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
b)
disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e
il ricovero di non
meno
di un mezzo funebre;
c)
disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto
di leasing;
d)
disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli
funebri;
e)
disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze
teoriche-pratiche e dotazioni
strumentali
capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei
lavoratori; in
particolare,
un responsabile dell’attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche
amministrative
e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale
rappresentante
dell’impresa,
coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare
contratto di
lavoro,
stipulato direttamente con il soggetto esercente l’impresa di attività funebre
o con altro
soggetto
di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della
normativa vigente
in
materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato
in conformità a
quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal
successivo articolo 4.
2. Se nell’ambito dell’attività inerente il trasferimento
del defunto durante il periodo di osservazione
e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti
mortali, l’impresa funebre non è in grado di
provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la
partecipazione in società, consorzi o strutture
per la fornitura di personale adibito alla movimentazione
dei feretri, osservanti il Contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le
normative ad esso connesse.
3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1
si intendono soddisfatti laddove la relativa
disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti
di agenzia o di fornitura, di durata
e contenuto idonei a garantire in via continuativa e
funzionale l’espletamento dell’attività .
4. L’impresa che svolge l’attività funebre in conformità ai
requisiti stabiliti dal presente
Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si
trova la sede principale, deve possedere
oltre ai requisiti di cui al comma 1:
a) la disponibilità continuativa di locali idonei al
conferimento degli incarichi per il disbrigo
delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di
casse mortuarie e articoli funebri e a ogni
altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti
al pubblico;
b) un preposto responsabile dell’unità locale in possesso di
sufficienti conoscenze tecniche in
attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato
secondo le normative di legge e nel rispetto del
CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede
principale o ad altre sedi.
5. L’impresa che svolge l’attività funebre in conformità ai
requisiti stabiliti dal presente
Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune,
deve presentare una nuova SCIA, ai
sensi dell’articolo 2, come da modello all’Allegato C del
Regolamento. Le modifiche e gli
aggiornamenti all’Allegato C sono approvate con
deliberazione della Giunta regionale.
6. E’ vietata l’intermediazione dell’attività funebre. Il
conferimento dell’incarico per il disbrigo
delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la
vendita di casse mortuarie ed altri articoli
funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si
svolge unicamente presso la sede recante i
requisiti stabiliti dal presente Regolamento.
7. Negli obitori, nei cimiteri e all’interno di strutture
sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che
private, è fatto divieto, di interferire o
condizionare in alcun modo la scelta dell’impresa funebre da
parte dei familiari del defunto,
accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera
di propaganda, pubblicità e commercio.
8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai
titolari delle imprese esercenti l’attività
funebre che al relativo personale dipendente o ad esse
collegato o riconducibile.
9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici
cimiteriali o necroscopici svolga anche l’attività
funebre è d’obbligo la separazione societaria, prevista
dall’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da
attuare entro dodici mesi dalla entrata
in vigore del presente Regolamento.
Art. 4
(Formazione del personale delle imprese esercenti attività
funebre)
1. Il personale delle imprese esercenti l’attività funebre
deve essere in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento
delle attività di responsabile della
conduzione dell’attività, di addetto alla trattazione degli
affari e di operatore funebre o necroforo.
2. Allo scopo, il titolare o legale rappresentante
dell’impresa esercente l’attività funebre è tenuto ad
assicurare un apposito piano di formazione, in conformità a
quanto stabilito dal presente articolo,
avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi,
in relazione al personale di cui dispone e
alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei
corsi e dei soggetti incaricati della loro
effettuazione. Il piano di formazione viene tenuto a
disposizione degli organismi incaricati delle
attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai
corsi frequentati dal personale operante presso
l’impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il
personale delle imprese che esercitano
l’attività funebre è affidato ai soggetti pubblici e privati
accreditati ai sensi della normativa
nazionale
e regionale vigente.
3. La
formazione teorica di base include i seguenti argomenti:
a)
autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni
mediche;
b)
norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell’addetto al
trasporto;
c)
obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
d)
operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
e)
norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
f)
procedure nel trattamento dei cadaveri, inclusi l’imbalsamazione e la
tanatoprassi, nei limiti e
secondo
le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente;
g)
norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;
h)
mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.
4. La
formazione teorica-specialistica, aggiuntiva rispetto a quella indicata al
comma 2, che deve
essere
posseduta dal responsabile della conduzione dell’attività funebre e
dall’addetto alla
trattazione
degli affari, include i seguenti argomenti:
a)
normativa che regolamenta i rapporti di lavoro;
b)
obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
c)
conduzione del personale e dell’impresa;
d)
principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese;
e)
rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
f)
qualità del servizio e cerimoniale;
g)
aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5.
Coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento non
esercitano da almeno
cinque
anni l’attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali
rappresentanti o soci nonché di
addetti
allo svolgimento dell’attività funebre, sono tenuti a seguire un corso di
formazione, secondo
le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, prima di poter definitivamente svolgere le
relative mansioni o
gli
incarichi operativi.
6. I
corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica
finale.
Art.
5
(Cause
ostative)
1.
Fatto salvo l’accertamento successivo alla presentazione della segnalazione
certificata di inizio
attività
da parte del Comune competente della carenza dei requisiti richiesti per lo
svolgimento
dell’attività
funebre in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale, la stessa
non può
essere
esercitata da chi ha riportato:
a)
condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale;
b)
condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due
anni;
c)
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica
amministrazione e
contro
il patrimonio;
d)
condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una
professione o di un’arte o
dell’interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la
riabilitazione;
e)
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di
previdenza, di
assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
prevenzione
della
sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
f) la
cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.
2. Le
condizioni ostative di cui al comma 1 riguardano il titolare dell’impresa,
l’eventuale direttore
tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari
relativi all’attività funebre.
Art.
6
(Obblighi
di informazione dei Comuni)
1. I
Comuni informano periodicamente i cittadini residenti nel proprio territorio in
merito alle
differenti
pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari.
2. I
Comuni provvedono a pubblicare l’elenco aggiornato delle imprese esercenti
attività funebre
nel
proprio territorio.
Art.
7
(Codice
deontologico delle imprese funebri)
La
Regione, d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali,
promuove ai sensi
dell’articolo
6, comma 5, della l.r. 15/2011, l’adozione del codice deontologico delle
imprese che
svolgono
attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.
Art.
8
(Trasporto
funebre)
1. Il
trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti
mortali dal luogo di
decesso
o di rinvenimento fino all’obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del
servizio
mortuario
sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri
compresa
l’abitazione
privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò
destinati.
Nella
nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il
collocamento del cadavere
nel
feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento e la
consegna al personale
incaricato
della sepoltura e della cremazione.
2.
Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività
funebre in conformità
agli
articoli 2, 3 e 4. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il
decoro del servizio.
3. Il
trasporto funebre è svolto mediante l’utilizzo di mezzi idonei al tipo di
trasferimento e del
personale
necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può
essere portato da
congiunti
o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla
tutela della salute.
4. I
mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro,
nettamente separato dal
posto
di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
5. I
mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che
impediscano lo
spostamento
del feretro durante il trasporto.
6. Il
proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a
disposizione degli organi
di
vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo
di ricovero per la
pulizia
e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano
di autocontrollo
deve
essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
Regionale delle
presenti
disposizioni.
7.
Facendo seguito a quanto stabilito dall’art. 8 della l.r. 15/2011, il trasporto
funebre è autorizzato
secondo
la normativa nazionale vigente.
8.
All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei
sigilli e l’osservanza
delle
norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al
trasporto, che ne
attestano
l’esecuzione.
9.
Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di
trasferimenti interni al luogo
del
decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura
e di riposo. Le
operazioni
di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione
sanitaria
competente
che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti
esercenti
l’attività
funebre.
10. In
caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, i responsabili delle
stesse possono
provvedere,
con il consenso dei familiari, alla vestizione e alla composizione del defunto,
previo
corrispettivo
deliberato dall’ASL competente.
11.
Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e
stato di bisogno della
famiglia.
Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all’obitorio delle
persone decedute
sulla
pubblica via o in luogo pubblico.
12.
Nelle ipotesi di cui al comma 11 restano a carico del Comune la fornitura del
feretro, ove
necessario,
e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
13. I
trasporti di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
14.
La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale
autorizzato
presiede
al controllo dei requisiti dell’impresa, delle forniture da essa impiegate e
degli aspetti
igienico-sanitari,
compresa l’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il
Comune si
avvale
dell’ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.
Art.
9
(Orari
e modalità per l’attività funebre)
1. Il
Comune fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi
consentiti, nonché il
luogo
e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di
culto sono stabiliti dal
Comune,
sentiti i ministri del culto.
CAPO
III
ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE
Art.
10
(Denuncia
delle cause di morte ed accertamento di morte)
1. La
denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi
informativi previsti
dalla
normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall’accertamento del
decesso.
2. La
denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua
assenza da colui
che
lo sostituisce.
3. In caso di riscontro
diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal
medico
che esegue detti accertamenti.
4.
L’accertamento di morte è effettuato su modello di cui all’Allegato B al
presente Regolamento:
a) dal
direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in una
struttura
sanitaria
di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga
prestazioni in regime
di
ricovero o in una struttura socio-sanitaria;
b)
dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’Azienda sanitaria
locale
territorialmente
competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale,
in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella
lettera a).
In
assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l’accertamento è effettuato
dai medici di medicina
generale.
5. La
visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal
decesso, salvo quanto
previsto
dall’articolo 3 della l.r. 15/2011, e comunque non dopo le trenta ore.
Art.
11
(Depositi
di osservazione)
1. I
Comuni, anche avvalendosi delle ASL, sulla base dell’andamento della mortalità
e della
disponibilità
di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere
mortuariedelle strutture sanitarie, individuano l’eventuale fabbisogno
aggiuntivo di strutture. I relativi oneri
sono
ripartiti tra i Comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso
strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa
richiesta
dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera
mortuaria della
struttura
stessa.
3. In caso di soggetti
deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l’ASL territorialmente
competente
ha certificato l’antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione
o
l’effettuazione
di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità
giudiziaria,
le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate
o gli obitori
comunali.
4. Il
deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in
gestione a operatori
pubblici
o privati esercenti l’attività funebre.
5. Se
il decesso avviene in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi è espressa
richiesta dei
familiari
o dei conviventi come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio
1989,
n. 223 ( Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione
residente), la
salma
può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal
luogo del decesso
all’obitorio,
al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture
adibite per
il
commiato, .previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o
convenzionato
con
il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi
dell’art. 3, l.r.
15/2011.
Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza
pregiudizio per
la
salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. A richiesta dei familiari e
con onere a loro carico, la salma può essere trasportata, nel rispetto
della
normativa vigente, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo
del decesso alla
sala
del commiato o all’abitazione propria o dei familiari.
7. Il
trasporto di cui al comma 5 è svolto secondo le modalità disciplinate
nell’articolo 8 ed è a
carico
dei familiari richiedenti.
8.
Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e
private che operano in
regime
di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei
limiti delle proprie
disponibilità,
i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali
l'ASL
abbia
certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione
al pubblico per il
riconoscimento,
o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:
a) il
periodo di osservazione;
b)
l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro
provvedimento disposto
dall'autorità
giudiziaria.
9. Le
gestioni di cui al comma 4, in
corso alla data di entrata in vigore del Regolamento, in
contrasto
con quanto disposto dal presente articolo sono tenute ad uniformarvisi entro
dodici mesi
dall’entrata
in vigore del Regolamento medesimo.
Art.
12
(Camere
mortuarie)
1. Ai
sensi dell’articolo 6 della l.r. 15/2011, la gestione dei servizi mortuari
delle strutture sanitarie
pubbliche
e private è incompatibile con l’esercizio dell'attività funebre. A tal fine,
deve essere
predisposta
dalla Direzione sanitaria competente adeguata e visibile cartellonistica presso
le camere
mortuarie
che ribadisca il divieto di cui all’articolo 6 della l.r. 15/2011 con
indicazione dell’ufficio
cui
inoltrare reclami.
2. Il
personale adibito al servizio pubblico di obitorio e di servizio mortuario
delle strutture
sanitarie,
di ricovero e cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia
pubbliche che
private,
non può svolgere attività funebre in forma diretta o indiretta e non deve
essere collegato o
riconducibile in alcun modo a soggetti esercenti l’attività
funebre.
3. I
familiari e i conoscenti del defunto, a fronte di esigenze straordinarie,
possono vegliare il
defunto
oltre l’orario consentito, previa richiesta al personale addetto al servizio e
autorizzazione
della
Direzione sanitaria competente.
Art.
13
(Realizzazione
e gestione delle strutture per il commiato)
1. Ai
sensi dell’articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20
(Disposizioni in materia di
cremazione,
conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), le strutture per il
commiato
sono
strutture destinate, a richiesta dei familiari del defunto, alla celebrazione
di riti di dignitoso
commiato
e all'esposizione e la veglia dei defunti.
2. La
realizzazione e la gestione della struttura per il commiato può essere affidata
a soggetti
pubblici
o a soggetti privati esercenti attività funebre previa comunicazione al Comune
competente
nelle
forme previste dal regolamento comunale.
3.
L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali
competono al Dipartimento di
Prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale.
4. Il
Comune stabilisce l’ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il
commiato in aree
individuate
negli strumenti urbanistici.
5. Le
strutture per il commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali,
strutture sanitarie
pubbliche
o private o nelle loro immediate vicinanze, nonche´ in strutture
socio-sanitarie o socioassistenziali.
6. Le
strutture per il commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di
imbalsamazione e
tanatoprassi.
7.
Per l’esercizio delle attività di osservazione, imbalsamazione e tanatoprassi,
le strutture per il
commiato
devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per
le camere
mortuarie
dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione
dell'atto di
indirizzo
e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in materia
di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da
parte
delle strutture pubbliche e private) e dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 616 -3149
del
22 febbraio 2000 (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'autorizzazione
all'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
8. Il
gestore della struttura per il commiato trasmette al Comune competente il
tariffario delle
prestazioni
concernenti i servizi per il commiato.
Art.
14
(Formazione
dei cerimonieri delle strutture per il commiato)
1. I
corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per
erogare servizi di
formazione
continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e
regionale
vigente.
2. I
piani di formazione obbligatori per i cerimonieri delle strutture per il
commiato, previsti
all’articolo
13, l.r.
15/20011, devono comprendere le seguenti materie:
a)
elementi di legislazione in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione;
b)
storia ed evoluzione dei riti funebri, elementi culturali della ritualità, i
riti nella cultura
cattolica
, i riti funebri e le tradizioni nelle culture più diffuse;
c)
aspetti psicologici, quali componenti emotive e rapporti con le famiglie ed i
dolenti, il lutto e
le
modalità di elaborazione, il rito funebre, la funzione psicologica del rito, la
figura del
cerimoniere;
d)
linguaggi: lo spazio, l’arredo e l’addobbo, funzioni e tipologia della musica,
caratteristiche e
funzioni
delle letture nella cerimonia;
e) la
cerimonia del commiato, ruolo del cerimoniere, rapporto con la famiglia,
organizzazione
della
veglia funebre, preparazione del rito del commiato, dimensione drammaturgica
dello
svolgimento
del rito;
f)
esercitazioni pratiche ed assistenza alle cerimonie.
3. I
corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica
finale.
Art.
15
(Imbalsamazione
e tanatoprassi)
1. In attuazione
dell’articolo 3, comma 7, l.r.
15/2011, i trattamenti per l’imbalsamazione e di
tanatoprassi
del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo
l’espletamento
delle
procedure per l’accertamento di morte.
2. La
richiesta di autorizzazione all’imbalsamazione è presentata da medici
legalmente abilitati
all’esercizio
professionale, al Comune che l’autorizza ed all’ASL competente che ne controlla
l’esecuzione,
corredata dall’indicazione del procedimento che s’intende utilizzare, del luogo
ed ora
del
trattamento.
3. I
trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità
stabilite dalla
normativa
nazionale vigente, in particolare in materia di gestione dei rifiuti sanitari.
4.
Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri
portatori di radioattivita`
o di
malattie infettive.
CAPO
IV
SERVIZI
CIMITERIALI
Art.
16
(Orario
delle sepolture)
1. Il
Comune fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze
straordinarie, anche
delle
esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista
o già autorizzata.
Art.
17
(
Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)
1.
L’autorizzazione per l’inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti,
feti e prodotti abortivi
è
rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.
2. In caso di amputazione, le
parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le
modalità
indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato
effettuato
l’intervento
di amputazione, con oneri a carico di quest’ultima.
3.
Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l’inumazione o la tumulazione
deve essere
preceduta,
a cura dell’ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non
deve
superare
il limite previsto dalla normativa vigente.
Art.
18
(Inumazione)
1. Le
aree destinate all’inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura
geologica e
mineralogica,
per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di
scheletrizzazione dei
cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare
almeno 0,50 metri
dalla falda freatica.
2. Le
aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente
identificate sulla
planimetria;
i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato
all’accoglimento dei
cadaveri.
3. La
fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati
di adeguata
resistenza
e con supporti formanti un’adeguata camera d’aria intorno al feretro. Qualora
si
impieghino
per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano
di
campagna
e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno
di non meno
di 0,70 metri.
4. Le
fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno
una profondità
non
inferiore a 2 metri.
Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la
larghezza di
0,80 metri e distano
l'una dall'altra almeno 0,50
metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per
motivi
di assetto idrogeologico.
5. Le
fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni
hanno una profondità
non
inferiore a 2 metri.
Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la
larghezza di
0,50 metri e distano
l’una dall’altra 0,50
metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per
motivi
di assetto
idrogeologico.
6. La
superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti
atmosferici nel
terreno
è pari a 0,50
metri quadrati per fossa.
7.
Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si
utilizzano fosse di
misure
adeguate alla dimensione del feretro.
8.
Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di
misure adeguate alla
dimensione
senza obbligo di distanze l’una dall’altra purchè ad una profondità di almeno
0,70
metri.
Art.
19
(Tumulazione
in loculo)
1.
Nei cimiteri sono realizzati complessi di sepoltura a tumulazione, ipogei od
epigei, che possono
prevedere
più file e più colonne. I complessi possono contenere loculi per cadaveri,
cellette ossario
e
cinerarie.
2. In ogni loculo è posto un
solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto,
possono
essere chiusi in una stessa cassa.
3.
Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere
collocati, in relazione
alla
capienza, stabilita dal Comune, una o piu` cassette di resti ossei ed urne
cinerarie.
4.
Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione
di un feretro
possa
avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I
requisiti dei loculi per i quali l’autorizzazione alla costruzione o
all’adattamento sia rilasciata
successivamente
all’entrata in vigore del presente Regolamento, sono stabiliti nell’allegato A
al
presente
Regolamento.
6. Se
la gestione dei cimiteri è affidata a terzi, i Comuni autorizzano la
costruzione di nuovi loculi o
l’adattamento
di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7.
Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda
freatica, sono previste
adeguate
soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. In caso di indisponibilità
di nuove sepolture a tumulazione a concessione individuale e per il
periodo
necessario alla realizzazione di manufatti conformi, i Comuni previa
acquisizione
dell’assenso
dell’ASL e dell’ARPA, possono consentire la tumulazione in loculi privi di
spazio
esterno
libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le
seguenti condizioni:
a) il
loculo sia stato costruito prima dell’entrata in vigore del presente
Regolamento, come
preventivamente
accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la
documentazione che comprova l’avvenuta sepoltura di un
feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;
b) il
Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l’adeguamento di
tutte o
parte
le sepolture non conformi;
c) il
Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano
cimiteriale;
d) la
tumulazione sia compatibile con l’adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
e)
qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia
necessario per
movimentare
un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le
seguenti
misure:
1)
feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;
2)
dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
3)
realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che
un feretro ne
sostenga
direttamente un altro.
Art.
20
(Esumazioni
ed estumulazioni)
1. I
turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di
trattamento del terreno per
favorire
i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune.
2. Le
estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o,
per effettuare
altra
tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o
venti anni se i
loculi
sono stagni.
3.
Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del
diritto d'uso del loculo
è
pari ad almeno venti anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati,
con eventuale
prolungamento
dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente o, secondo le
indicazioni
del
Comune, con una nuova concessione che sostituisca la precedente.
Art.
21
(Formazione
per addetti alle operazioni cimiteriali)
1. I
corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per
erogare servizi di
formazione
continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e
regionale
vigente.
2. I
piani di formazione obbligatori per gli addetti alle operazioni cimiteriali
devono comprendere le
seguenti
materie:
a)
elementi normativi di base e cenni storici;
b)
caratteristiche dei vari tipi di sepolture;
c)
nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza nell’ambito dell’attività
cimiteriale;
d)
caratteristiche dei cofani, accessori, confezionamento in relazione alla
destinazione;
e)
rapporti con i dolenti e con il pubblico.
3. I
corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica
finale.
CAPO
V
SEPOLTURE
PRIVATE NEI CIMITERI
Art.
22
(Concessioni
cimiteriali per sepolture private)
1. Il
Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro
delle persone
giuridiche
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone
giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
(n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ) o ad enti morali,
l’uso di aree per la realizzazione
di
sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e
collettività, senza
alcuna
discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e
tariffe previste nel
Regolamento
comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso
come
sepolture.
2.
Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del
cimitero, la facoltà di
realizzare
e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al
gestore nei
termini
consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri
e tariffe,
stabiliti
dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini
residenti.
Art.
23
(Monumenti,
lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)
1.
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed
applicate lapidi
secondo
speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.
2. I
singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune
in conformità alle
previsioni
del piano regolatore cimiteriale.
3.
Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di
tumulazione o a sistema
di
inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le
sepolture private non
debbono
avere il diretto accesso con l’esterno del cimitero.
4. I
concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione, in buono
stato
di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della
concessione, previa
diffida
del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.
Art.
24
(Diritto
d’uso delle sepolture private)
1. Il
diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai
concessionari, agli
aventi
diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito
particolari
benemerenze
nei loro confronti.
2. Il
diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è
riservato alla sepoltura del
cadavere,
dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte,
risultino averne
titolo,
secondo le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente e dall’atto di
concessione.
Art.
25
(Durata,
subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)
1. Le
concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel
Regolamento
comunale
e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.
2. Le
concessioni si estinguono:
a)
alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
b)
con la soppressione del cimitero;
c)
per revoca di cui al comma 3.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria),
le
concessioni
cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito
di eventi
eccezionali
o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le
zone e i criteri
di
individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere
contenuti nei piani
cimiteriali.
dell’allegato
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ) o ad enti morali, l’uso di aree per la
realizzazione
di
sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e
collettività, senza
alcuna
discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e
tariffe previste nel
Regolamento
comunale. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso
come
sepolture.
2.
Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del
cimitero, la facoltà di
realizzare
e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al
gestore nei
termini
consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri
e tariffe,
stabiliti
dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini
residenti.
Art.
23
(Monumenti,
lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)
1.
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed
applicate lapidi
secondo
speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale.
2. I
singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune
in conformità alle
previsioni
del piano regolatore cimiteriale.
3.
Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di
tumulazione o a sistema
di
inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento. Le
sepolture private non
debbono
avere il diretto accesso con l’esterno del cimitero.
4. I
concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della
concessione, in buono
stato
di conservazione i manufatti di loro proprietà, a pena di decadenza della
concessione, previa
diffida
del Comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento comunale.
Art.
24
(Diritto
d’uso delle sepolture private)
1. Il
diritto d’uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai
concessionari, agli
aventi
diritto, ai loro conviventi more uxorio, alle persone che abbiano acquisito
particolari
benemerenze
nei loro confronti.
2. Il
diritto d’uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è
riservato alla sepoltura del
cadavere,
dei resti ossei o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte,
risultino averne
titolo,
secondo le norme previste dallo statuto dell’associazione o ente e dall’atto di
concessione.
Art.
25
(Durata,
subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)
1. Le
concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel
Regolamento
comunale
e comunque di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.
2. Le
concessioni si estinguono:
a)
alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
b)
con la soppressione del cimitero;
c)
per revoca di cui al comma 3.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica
10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria),
le
concessioni
cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito
di eventi
eccezionali
o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le
zone e i criteri
di
individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere
contenuti nei piani
cimiteriali.
CAPO
VI
SOPPRESSIONE
DEI CIMITERI
Art.
26
(
Soppressione dei cimiteri)
1. La
soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal Piano
regionale di
coordinamento
di cui all'articolo 14, l.r.
15/2011.
2. La
soppressione è autorizzata dal Comune, previo parere dell’ASL competente per
territorio.
3.
Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:
a) lo
stato delle inumazioni presenti;
b) le
modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti
ossei;
c) la
nuova destinazione dell'area.
4. L'autorizzazione alla
soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie
all'identificazione
degli scopi cui destinare l'area, nonché tempi e condizioni di tale procedura.
5. I
concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova
struttura cimiteriale
della
concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre
al
trasporto
gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da
impresa privata
scelta
dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.
6. I
monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del
concessionario che ne
rimane
proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in
quanto opere
di
particolare pregio artistico e, come tali, soggette a vincolo.
7. Il
Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse
storico o artistico
nello
stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.
CAPO
VII
SEPOLTURE
FUORI DAI CIMITERI
Art.
27
(Cappelle
private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)
1. La
cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata
solo alla
tumulazione
di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone della famiglia che ne è
proprietaria, degli
aventi
diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I
progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono
approvati dal
Comune,
in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri
interamente a carico
del
richiedente, sentite l’ASL e l’ARPA.
3. I
progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della
cappella, anche l’intera zona
di
rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
4.
Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti
necessitano della preventiva
autorizzazione
paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia
di tutela
dei
beni culturali ed ambientali.
5. I
tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai
requisiti prescritti dal
presente
Regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte
al pubblico.
6. La
costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono
consentiti soltanto
quando
sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della
costruzione,
minimo
di 25 metri
e massimo di 50 metri,
e sono dotate di una capienza massima per quindici
feretri
ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da
vincolo di
inedificabilità e inalienabilità .
7. Le
cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all’entrata
in vigore del regio
decreto
27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie),
sono soggetti a
quanto
stabilito dal presente Regolamento.
Art.
28
(Sepoltura
al di fuori dei cimiteri)
1.Il
termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione
concernente
l’individuazione
di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ai
sensi
dell’articolo
105 del d.p.r. n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
e
dell’articolo
12, legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, è di novanta giorni dal ricevimento
dell’istanza
presso la Direzione regionale competente, in conformità a quanto stabilito
dalla
Deliberazione
della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803 Legge 241/1990, articolo 2
(Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
amministrativi).
Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza
della Direzione Sanita' e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio
2012, n.
27-3831
(D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio
delle
autorizzazioni
concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in localita'
differenti
dal
cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202.
Modifiche).
Art.
29
(Impianti
di cremazione)
1. La
Giunta regionale, nell’ambito della pianificazione prevista dall’articolo 6
della legge 30 marzo
2001
n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),
individua i crematori
esistenti
e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.
2. La
realizzazione dei nuovi crematori, prevista all’art. 14 della l.r. 15/2011, è
autorizzabile sulla
base
della popolazione residente in ciascun Comune o nella eventuale forma
associata, purchè
sufficiente
a giustificare l’investimento e a consentire l’equilibrio di gestione,
dell’indice di
mortalità
e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini interessati.
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LA CREMAZIONE DI CADAVERE
Art.
30
(Rimozione
delle protesi)
1. I
cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possono essere chiusi in cassa
e destinati alla
cremazione
anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi
elettroalimentate da
radionuclidi.
2. La
rimozione delle protesi elettroalimentate da radionuclidi deve essere
effettuata da personale
professionalmente
abilitato, alla scadenza del periodo di osservazione, a cura dell'avente titolo
alla
richiesta
di cremazione.
3
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, comporta responsabilità,
anche in solido,
dell’avente titolo alla richiesta di cremazione.
Art.
31
(
Formazione del personale dei crematori)
1. I
corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione degli impianti di
cremazione
hanno
i seguenti contenuti minimi:
a) il
processo di cremazione;
b) la
valutazione dei rischi;
c) le
procedure di sicurezza.
2. I
corsi di formazione sono svolti da soggetti pubblici o privati accreditati per
erogare servizi di
formazione
continua e permanente, in conformità a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e
regionale
vigente.
3. I
corsi di formazione devono prevedere il superamento di un esame di verifica
finale.
CAPO
IX
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Art.
32
(Sanzioni
amministrative)
1.
Salvo che il fatto non costituisca reato:
a) è
sospeso dall’esercizio dell’attività funebre e del trasporto funebre ed è
punito con una
sanzione
di euro da 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi svolge attività o trasporto funebre in violazione
delle
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, l.r. 15/2011 e delle relative norme
regolamentari.
In
caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, è
disposta la
cessazione
dell’attività o del trasporto;
b) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi svolge attività e trasporto funebre in assenza della
previa
separazione societaria prevista all’articolo 6, comma 2, l.r. 15/2011;
c) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 l’esercente attività funebre che gestisce
contestualmente
i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private, in difformità
alle
disposizioni
di cui all’articolo 6, comma 3,
l.r. 15/2011;
d) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 13.000,00 chi pone in essere comportamenti che possano
condizionare
la libera scelta dei familiari del defunto;
e) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per sei mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi svolge attività funebre o dispone di uffici a ciò
predisposti
negli obitori, all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano
esse
convenzionate
e non con enti pubblici e nei cimiteri;
f) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi espone materiale pubblicitario di singole imprese
negli
obitori, all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, siano esse
convenzionate e non
con
enti pubblici e nei cimiteri;
g) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi propone direttamente o indirettamente mance o
elargizioni
di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge
una
professione o attività correlata all’indicazione o al
procacciamento di funerali;
h) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi stipula contratti per lo svolgimento dei servizi
funebri
in luoghi vietati dalla l.r. 15/2011;
i) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per due mesi e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi si avvale di procacciatori o mediatori per
l’acquisizione
dei servizi funebri negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di
ricovero e cura o
di
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private e nei
locali di osservazione delle
salme
nonché nelle aree cimiteriali;
l) è
punito con una sanzione da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 chi procaccia o fa
opera di
mediazione
diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri negli
obitori,
all’interno
di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali
pubbliche
o private e nei locali di osservazione delle salme nonché nelle aree
cimiteriali.
m) è
sospeso dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre per un mese e
punito con una
sanzione
da euro 10.000,00 a
euro 15.000,00 chi fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e
disdicevoli;
2. In caso di reiterata
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, l.r. 15/2011, e delle
presenti
disposizioni
regolamentari è disposta la cessazione dell’attività.
CAPO
X
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
33
(Entrata
in vigore)
1. Il
presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione sul
Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
2. E’
fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione
Piemonte.
3.
Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dal
presente
Regolamento,
si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente.
Il presente
regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino,
addì 8 agosto 2012.
p.
Roberto Cota
Il
Vice Presidente
Ugo Cavallera
Allegato
A
Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo
19, comma 5)
Articolo
1. Requisiti generali
1.
La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga
costruita interamente
in
opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai
requisiti richiesti per la
resistenza
delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la
realizzazione
delle
costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati
per un
sovraccarico
di almeno 2.000 N/mq.
2.
II piano di appoggio dei feretro deve essere inclinato verso l'interno nella
direzione di
introduzione
del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi.
3.
1 loculi per la tumulazione dì feretri devono avere misure di ingombro libero
interno non
inferiore
a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto
dello spessore
corrispondente
alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4.
Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non
inferiore a m. 0,70
x
0,30 x 0,30.
5.
Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno
non inferiore di
m.
0,40 x 0,40 x 0,40.
6.
Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.
7.
Nei complessi di sepolture giunti al termine del periodo di concessione è
ammesso il riutilizzo di
manufatti
con misure interne inferiori a condizione che nell’area cimiteriale vi sia
un’adeguata
riserva
di sepolture di dimensioni standard.
Articolo
2. Requisiti per i loculi stagni
1.
Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel
tempo, di eventuali
percolazioni
di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobIli, capaci di
trattenere almeno 50
litri
di liquidi.
2.
II loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che
impediscano la fuoriuscita di
liquidi
e di gas di putrefazione dalle pareti.
3.
La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una
testa, intonacata nella
parte
esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a
garantire la tenuta
ermetica
dei loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
Articolo
3. Requisiti per i loculi aerati
1.
I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal
piano cimiteriale, in
manufatti
di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2.
Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche,
anche costruttive,
tali
da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del
cadavere.
3.
La neutralizzazione dei liquidi cadaverici pub essere svolta sia all'interno
del loculo, sia
all'esterno
con la canalizzazione dei percolato in apposito luogo confinato,
impermeabilizzato per
evitare
la contaminazione della falda. 4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di
putrefazione pub
avvenire
per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici
sistemi di
depurazione.
5.
II sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla
decomposizione cadaverica
mediante
l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche
o da un filtro
biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di
depurazione del filtro dovrà garantire che non
ci
sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione,
protratta per tutto II
periodo
di funzionamento del sistema depurativo.
6.
I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione
visibile e la sigla
identificativa
delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai
competenti enti di
normazione,
ai fini di controllo.
7. In
caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno
essere garantite
condizioni
di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi
cadaverici, attraverso
soluzioni
fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e
l'uso di quantità adeguate di
materiale
adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante
8. In
caso di neutralizzazione esterna del liquidi cadaverici, dovranno essere
garantite condizioni di
raccolta,
durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso
soluzioni
capaci
di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato,
opportunamente
dimensionato.
9.
II loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che
impediscano la fuoriuscita dei
gas
di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta
dei liquidi e per
l'evacuazione
dei gas.
10.
La chiusura dei loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo
a garantire la
tenuta
ermetica dei loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente
forato per
l'evacuazione dei condotti dei gas.
Allegato B
MODULO PER ACCERTAMENTO DI MORTE
( art. 10, comma 4)
Il sottoscritto
......................................................................................................................................................
nato il
......................................................... a
.....................................................................................................
residente a ..................................................................................................................................…....................
in
via.................................................................................................................................................
n. .............
recapito telefonico
................................................, in qualità di:
Direttore Sanitario o delegato della struttura sanitaria di
ricovero ........................................................…........
...................................................................................................................................................................….…
Direttore Sanitario o delegato della struttura
socio-sanitaria ..................................................................….......
....................................................................................................................................................................……
Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’A.S.L.
...................................................................….......
con
............................................................................…….....
n. ........................ del ..........................................
(indicare il tipo di provvedimento)
CERTIFICA
di aver accertato la morte del Sig./Sig.ra
..................................................................................................….…..
nat... il .....................................................
a
...........................................................................................…..…....
residente a
............................................................................................................................……...............…....
in via
..........................................................................................................………....……..n.
………...............
che il cadavere è portatore di pace-maker;
E DISPONE
L’ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI
IGIENICO-SANITARIE:
..................................................................................................................................................……..................
........................................................................................................................................................……............
..............................................................................................................................................................……......
....................................................................................................................................................................……
LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PER:
.......................................................................
....................................... lì
..........................................................
.................................................………..........
Il Medico
CERTIFICA ALTRESÌ
che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato.
............................……........... lì
..........................................................
.......................................…....................
Il Medico
_______________________________________________________________________________________
Note per la compilazione
1. Le precauzioni igienico sanitarie riguardano sia
eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni
ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo.
2. Indicare se l’eventuale riduzione del periodo di
osservazione viene disposta per decapitazione,
maciullamento, avanzato stato di decomposizione o
putrefazione o altre motivazioni specifiche ovvero se sia
stata effettuata rilevazione elettrocardiografica per 20
minuti.
Allegato
C
(Articolo
3, comma 5)
Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
PER APERTURA AGENZIA
D’AFFARI PER DISBRIGO PRATICHE AMMINISTRATIVE IN
MATERIA FUNERARIA ( AI
SENSI DELLART. 115 T.U.L.P.S. , DELL’ART. 19 LEGGE N.
241/1990
E DELL’ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA
DI ATTIVITÀ FUNEBRE E DI SERVIZI NECROSCOPICI E
CIMITERIALI IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011,
N. 15” )
Al Comune di …………………………..………..
Il/La sottoscritto/a
…………….........................................................................………......……..…………..…
nato/a il …….........……..…
a....……………………................…………………………....(prov.)…….……..
residente a………………………………………………………………………………………………..……...
via/piazza..............................................................................……………………………………………..……..
cittadinanza ……………………………………………………………………………………..………………
recapito telefonico
n........................………………………………………………………………..…………...
fax: …………………… email: …………..…………………………...@……………………………………..
codice fiscale…………...……….………….………
Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di
società e simili
Non in proprio, ma in qualità di
____________________________________________________________
e come tale, in rappresentanza di
___________________________________________________________
con sede legale in
_______________________________________________________________________
via
___________________________________________________________________________________
telefono__________________________CodiceFiscale
_________________________________________
costituita in data ________________iscritta al n.
______________________________________________
del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____________________________________________
SEGNALA
di iniziare l’attività di agenzia d’affari per disbrigo
pratiche amministrative in materia funeraria di cui all’art.
115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in
Via/Corso …………..… n. ……………….…........
dalla data di presentazione della presente segnalazione;
dalla data del___________________________________ successiva
alla data di presentazione della
presente;
con annessa attività di
Impresa di trasporto
Impresa di necroforaggio
DICHIARA
consapevole
delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti,
dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale,
-
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di
decadenza previste
dall’art.
67 del DLgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
-
di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULLPS;
-
di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è
stata dichiarata la chiusura
del
fallimento in data...............................dal Tribunale di
.................................................................;
-
che l’attività esercitata nei locali è compatibile con le Norme Urbanistico Edilizie
del Comune
di…………………………………………………….;
-
di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività a titolo di:
proprietario affittuario altro………………………………………… ……………
-
che i predetti locali sono di proprietà del Comune di ………………. Sì No;
-
che l’attività:
si svolge in locali adibiti ad
esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie
lorda
superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
non si svolge in locali con le
caratteristiche sopra indicate;
Da
compilare unicamente in caso di locali adibiti ad esposizione e/o vendita al
dettaglio con
superficie
lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi
di
essere in possesso del certificato prevenzione incendi pratica numero……………..….
rilasciato in
data
……………………….… dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di …………………..….;
oppure
di
aver presentato segnalazione certificata d’inizio attività: Pratica Numero
…………………… in
data
……………….. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di …………..…….., ai sensi
dell’art. 4
del
D.P.R. 1/8/2011, n. 151
Riquadro
da compilare in caso di nomina del rappresentante
Che
il rappresentante per il suddetto esercizio è il/la signor/a
…………….…………………………………………….……………………………………………….
che
ha compilato la dichiarazione di accettazione della rappresentanza in calce al
presente modulo.
CONSAPEVOLE
CHE in caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo
soggetto,
occorre la nomina di almeno un rappresentante diverso per ogni esercizio
DICHIARA
INOLTRE:
di
avere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e
dell’adeguatezza del
servizio
e specificamente:
1.
di non aver subito condanne penali comportanti l’applicazione delle pene
accessorie di cui agli
artt.
32bis (“Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese”)
e
35bis (“Sospensione dell’esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese”)
del codice penale;
2. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di
...................................(iscrizione R.E.A. n. ................);
3. di essere in regola con i versamenti INPS (ISCRIZIONE
N.................................................);
4. di essere in regola con i versamenti INAIL (ISCRIZIONE
N...............................................);
5. che l’impresa si avvale di n…… risorse umane, a
garanzia della prestazione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento
regionale in materia di attività funebre e di
servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione
dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011,
n. 15
che l’impresa non si avvale di risorse umane alle proprie
dipendenze per l’effettuazione dei
servizi funebri
6. che l’impresa ha la disponibilità di n. auto funebri,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c),
del Regolamento regionale in materia di attività funebre e
di servizi necroscopici e cimiteriali in
attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto
2011, n. 15, rimessate in
Via……………………….…………………….....................................
che l’impresa non ha la disponibilità di auto funebri
di aver adempiuto alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro con riferimento alle prescrizioni del
d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in particolare:
- nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) (o assunzione in proprio
del Datore di Lavoro laddove consentito) e copia attestato
del corso;
- elezione o designazione RLS e copia attestato del corso
(laddove necessario);
- nomina Medico Competente qualora i lavoratori siano
obbligatoriamente da sottoporre a
sorveglianza sanitaria; a tal fine il datore di lavoro
dichiara che il personale adibito alla
MMC (necrofori) è stato ritenuto idoneo dal medico
competente;
- nomina Addetti Emergenze o dichiarazione di assunzione in
proprio (laddove consentito) e
possesso di copia del corso;
- stesura del documento di Valutazione del Rischio o
Documento standard per imprese fino a 200
dipendenti o autocertificazione sostituiva del DVdR (per
imprese fino a 10 addetti e imprese
familiari);
- stesura della documentazione circa sopralluoghi del Medico
Competente (MC) degli ambienti di
lavoro nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del MC;
- autocertificazione circa l'avvenuta informazione;
- autocertificazione circa l’avvenuta formazione nei casi in
cui è richiesta;
- comunicazione del rischio.
Si rammenta che le imprese sono tenute a comunicare
all’ufficio licenze di P.S. ogni variazione,
anche relativa ai punti 5) e 6).
CONSAPEVOLE CHE L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE ESERCITATA NEL
RISPETTO DELLE
SEGUENTI PRESCRIZIONI:
a. usare un registro delle operazioni compiute, vidimato
dalla autorità locale di pubblica sicurezza,
sul quale riportare di seguito e senza spazi in bianco: il
nome, il cognome, il domicilio del
committente, la data e la natura della commissione, il
premio pattuito, esatto o dovuto e l’esito delle
operazioni;
b. non compiere operazioni o accettare commissioni da
persone non munite di documento d’identità
e trascrivere gli estremi sul registro di pubblica
sicurezza;
c. tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia,
in modo visibile, la tabella delle
operazioni con le relative tariffe;
d. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella
predetta tabella né ricevere compensi
maggiori di quelli indicati nella tariffa e comunicare ogni
eventuale variazione al Comune;
e.
conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con
l’indicazione dei dati
anagrafici
delle persone a cui si riferiscono;
f.
comunicare al Comune ogni variazione dell’assetto societario o della ditta
individuale;
g.
non pubblicare inserzioni di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche
senza la prescritta
autorizzazione
prefettizia;
h.
la cessazione dell’attività sarà comunicata all’Ufficio Licenze di Pubblica
Sicurezza;
CHIEDE
La
vidimazione del giornale degli affari composto da n……..fogli e numerato dal
n…..... al n…..….
________________________________________________________________________________
Tutte
le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al
seguente
destinatario…………..…………….………………………………………………………………….
Via/………………………….………………………………………..……………………………....
al
quale il sottoscritto ha conferito apposita delega, impegnandomi a comunicare
ogni variazione.
Allega:
_
dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di
sospensione di cui
all’art.
67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.,con relative copie del documento di
identità in corso di
validità,
da compilare da parte di:
altri
componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio
accomandatario
SPA
e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma);
_
tariffario delle prestazioni in duplice copia (di cui una in bollo);
_
registro delle operazioni "giornale degli affari";
_
modello relativo alla tassa smaltimento rifiuti
_
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini
extracomunitari).
_
Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato,
qualora l’istanza sia
presentata
a mezzo posta o da un terzo.
La
presente segnalazione dovrà essere tenuta nel locale a disposizione degli
organi di vigilanza.
Luogo
,.....……….................... Firma leggibile
...................................................
Si
informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione
del presente
procedimento e nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
ACCETTAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE
Il/La
sottoscritto/a………………………………………………...…………..……………………….
nato/a
…………………….. il …………………residente in………………………..……….……….
via
…………………………………………………codice fiscale……………………………………
dichiara
di aver accettato la rappresentanza ai fini dell’attività di agenzia d’affari
per disbrigo
pratiche
amministrative in materia funeraria alla sede di
Via………………………………………………………
n….…., Comune……………….…………
DICHIARA
consapevole
delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti,
dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale,
-
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di
decadenza previste
dall’art.
67 del DLgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni;
-
di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULLPS;
-
di non essere stato interdetto o inabilitato;
-
di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è
stata dichiarata la chiusura
del
fallimento in data...............................dal Tribunale di
.................................................................;
Allega:
_
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini
extracomunitari).
_
Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato,
qualora l’istanza sia
presentata
a mezzo posta o da un terzo.
Comune……………………….
Firma leggibile
Si
informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione
del presente
procedimento
e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Dichiarazione
attestante l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui
all’art.
67
del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i., da compilare da parte di:
-
altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci;
S.a.s.: soci accomandatari;
S.p.A.
ed S.r.l.:
rappresentante
legale e componenti dell’organo di amministrazione);
N.B.
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia
permesso di
soggiorno
in corso di validità per i cittadini extracomunitari.
Cognome
_____________________________________Nome _____________________________
Sesso:
M / F C.F. _________________________________Data di nascita
____________________
Luogo
di nascita _____________________________________________________Prov. di ____ )
Stato______________________________________Cittadinanza
__________________________
Residenza
__________________________________________________________(Prov. di _____)
Via
_________________________________________________ n. ______________CAP ______
DICHIARA
-
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui
all’art.
67 del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;
Il
sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e
l’uso di atti falsi
comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
e dagli
artt.
483 e 489 del C.P.
Data____________________Firma
leggibile __________________________________________
Cognome
________________________________________Nome _________________________
Sesso:
M / F C.F. __________________________________Data di nascita __________________
Luogo
di nascita _____________________________________________________(Prov. di ____)
Stato______________________________________Cittadinanza___________________________
Residenza
_________________________________________________________(Prov. di _____)
Via
_________________________________________________ n. ______________CAP ______
DICHIARA
-
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui
all’art.
67
del DLgs 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.;
Il
sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e
l’uso di atti falsi
comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
e dagli
artt.
483 e 489 del C.P.
Data
_________________________ Firma leggibile
NOTE
E AVVERTENZE
ART.
11 T.U.LL.P.S.
Salve
le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le
autorizzazioni di polizia
debbono
essere negate:
1)
a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per
delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2)
a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato
delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
"Disciplina delle attività e dei servizi
necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31
ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione,
affidamento e dispersione delle ceneri)".
(B.U. 11 agosto 2011, n. 32)
Il
Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la
seguente legge:
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La Regione
disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel
rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di
ogni persona, con la finalità di:
a) garantire
l'uniformità del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri
cremate sul territorio regionale;
b) consentire a
ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la
cremazione;
c) salvaguardare
l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta
informazione;
d) improntare le
attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di
efficacia e di efficienza;
e) favorire la
libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti
all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
f) assicurare
l'incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e
delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i
servizi di pubbliche affissioni con l'attività di onoranze funebri, l'attività
commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali.
2. Le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale
in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.
Art. 2. (Adempimenti conseguenti al decesso)
1. Per la
dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento
statale.
2. Fuori dai
casi in cui si proceda, ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria), al prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico, il
medico curante o suo sostituto certifica le cause del decesso, nel rispetto
delle disposizioni e secondo le modalità definite dalla normativa statale. In
caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga
prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le
certificazioni sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico da lui
delegato.
3. Nel rispetto
della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e
all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende
Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza
e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le
procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte
improvvisa o non spiegabile.
4. L'accertamento
della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di
ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal
medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con
il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di
medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale
distribuzione del servizio sul territorio.
5. Il medico
curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6
dell'articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento
del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso
senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla
guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.
6. La visita
necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso,
salvo quanto previsto all'articolo 3, e comunque non dopo le trenta ore.
Art. 3. (Osservazione e trattamenti sul cadavere)
1. I cadaveri
non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei
trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque,
prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di
decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione,
ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di
durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a
giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il
periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non
ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di
decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico
necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in
conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990.
4. In caso di
trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di
osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune
della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in
condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque
non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Se il
decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa
richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere
trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle
strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa
certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il
servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione
attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la
salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. Oltre alle
strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che
operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute,
ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone
decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato
la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico
per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma
5, per:
a) il periodo di
osservazione di cui al comma 2;
b) l'effettuazione
del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto
dall'autorità giudiziaria.
7. Negli
obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di
imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla
normativa nazionale e regionale.
Art. 4. (Riscontro diagnostico)
1. Fatti salvi
i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico,
nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza
assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o
ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle
cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi
direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per
il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti
clinico-scientifici.
2. Nel rispetto
della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro
diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte
sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a
richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
3. Eseguito il
riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per
il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
Art. 5. (Attività funebre)
1. Ai fini
della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende
e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle
pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse
mortuarie e altri articoli funebri;
c) trasferimento
durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di
resti mortali.
2. Le imprese
pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una
segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi
dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La
segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della
documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti
individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.
3. Il
conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività
funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di
ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. Il personale
delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di
sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i
soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve
uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5.
5. I comuni
sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di
sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare
l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in
conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15.
Art. 6. (Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere
mortuarie)
1. La scelta
dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia
del defunto.
2. Nel caso in
cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche
l'attività funebre di cui all'articolo 5, è d'obbligo la separazione
societaria. Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore della legge
sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.
3. I servizi
mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso
essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre di cui
all'articolo 5. Le attività di gestione in corso alla data di entrata in vigore
della legge sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente comma.
4. È fatto
divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti,
di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o
all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse
convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.
5. La Regione,
d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e le associazioni
rappresentative di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle
imprese che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della
libera concorrenza.
Art. 7. (Sanzioni amministrative)
1. Salvo che
il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio
dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in relazione
alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui
all'articolo 15, chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
a) pone in essere
comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6, o comunque
finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
b) propone
direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse,
doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività
correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
c) stipula contratti
per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;
d) procaccia o fa
opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di
onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione
dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di
ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche
o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle
aree cimiteriali;
e) fa ricorso a
forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.
2. In caso di
reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, è disposta la
cessazione dell' attività.
3. Salvo che il
fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 2, è disposta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00, graduata in
relazione alla gravità del fatto secondo quanto disposto dal regolamento di cui
all'articolo 15. In
caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'
articolo 19, l.
241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il comune
competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede
all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.
Art. 8. (Trasporto funebre)
1. Ai fini
della presente legge costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di
cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di
osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il
commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o
crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi
idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della
normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la
raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di
quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale
incaricato della sepoltura o della cremazione.
2. All'atto
della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e
l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente
dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
3. È escluso
dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso
quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto
unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun
titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.
4. Le
autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri,
parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel
rispetto della normativa statale vigente.
5. I trasporti
di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal
comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed
internazionali.
6. La vigilanza
sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente
agli aspetti igienico-sanitari.
7. Per tutto
quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del
d.p.r. 285/1990.
Art. 9. (Cimiteri)
1. Spetta ai
comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in
conformità alla normativa statale.
2. Ogni comune,
nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree
cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei
venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto
degli obblighi di cui al comma 1.
3. La gestione
e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o
privati.
4. L'area
cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il
perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla
normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze:
a) la necessità di
dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l'eventuale
necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l'eventuale
presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le
conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. Il comune,
su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree
all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti
tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale.
6. Il comune
può altresì autorizzare:
a) la costruzione e
l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto
delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per
animali da affezione);
b) la costruzione di
cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
c) la tumulazione in
luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell' articolo 12 della legge regionale
31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione,
affidamento e dispersione delle ceneri).
7. I comuni
definiscono:
a) l'assetto interno
di ciascun cimitero;
b) i turni di
rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte
a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di
concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) l'ampiezza delle
aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).
8. Nei casi di
cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell'ASL e
dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. La
costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti
è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA,
secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal
comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
Art. 10. (Cremazione)
1. La cremazione,
la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,
l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei
principi sanciti dalla normativa statale e dalla l.r. 20/2007.
Art. 11. (Strutture per il commiato)
1. Per
consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato,
la Regione favorisce l'adeguata presenza sul territorio regionale delle
strutture per il commiato di cui all' articolo 8 della l.r. 20/2007.
2.
Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, commi 5 e 7, nonché delle
attività di cui all' articolo 8, comma 2, della l.r. 20/2007, le strutture
devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per
le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale vigente.
Art. 12. (Modifiche all' articolo 8 della l.r. 20/2007)
1. Il comma 3
dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Le strutture per
il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati autorizzati
all'esercizio dell'attività funebre, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne
faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso,
fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo
alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di
camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in
cui i familiari non optino per la struttura del commiato.".
2. Dopo il comma
4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2007 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le strutture
per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture
obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate
vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. I comuni
stabiliscono l'ubicazione delle strutture per il commiato.".
Art. 13. (Formazione del personale)
1. Il Consiglio
regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisce, con il
regolamento di cui all'articolo 15, i requisiti formativi e i piani di formazione
obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del
personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il
commiato. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati
accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la
normativa nazionale e regionale vigente.
2. Coloro che
al momento dell'entrata in vigore della legge non esercitano da almeno cinque
anni l'attività di impresa funebre in qualità di titolari o legali rappresentanti
o soci, nonché di addetti allo svolgimento dell'attività funebre, seguono un
corso professionale con il relativo superamento di un esame di verifica finale.
3. Per il
conseguimento dei requisiti formativi di cui al comma 1, la Regione riconosce
l'equivalenza dei corsi di formazione del personale svolti in altre Regioni.
Art. 14. (Piano regionale di coordinamento)
1. Entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per
l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente,
dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte
dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni
interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi
cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.
2. Il Piano
regionale di coordinamento definisce:
a) i requisiti e le
caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le
condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli
esistenti;
b) le
caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle
strutture cimiteriali e delle sepolture private;
c) le
caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle
private fuori dai cimiteri;
d) l'ampiezza
massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private
costruite fuori dai cimiteri;
e) l'allestimento di
strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
f) la costruzione e
l'uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali
d'affezione, ai sensi della l.r. 39/2000;
g) la necessaria
dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.
3. Il Piano
regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e
di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.
4. Spetta ai
comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto
delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.
5. I crematori
sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti
delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
Art. 15. (Regolamento di attuazione)
1. Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento:
a) i requisiti e le
modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio
dell' attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per
il commiato;
b) le modalità con
cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di
sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla
pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio
territorio;
c) la graduazione in
relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie
stabilite all'articolo 7;
d) le strutture
destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni
devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
e) gli adempimenti
conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere;
f) i servizi
cimiteriali, l'inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le
sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui
all'articolo 9;
g) l'uniformazione
degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e
degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;
h) i requisiti
formativi di cui all'articolo 13.
2. Il Consiglio
regionale definisce con il regolamento di cui al comma 1 le modalità ed i casi
in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su cadaveri destinati
alla cremazione.
Art. 16. (Abrogazioni)
1. Gli articoli
5, 6, comma 1, e 10 della l.r. 20/2007 sono abrogati.
Art. 17. (Norma finanziaria)
1. In fase di
prima attuazione della legge nell'esercizio finanziario 2011, alla spesa
corrente, in termini di competenza e di cassa, suddivisa in 20.000,00 euro per
la realizzazione di campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici,
funebri e cimiteriali e 50.000,00 euro per le attività di formazione del
personale del comparto, iscritte rispettivamente nell'ambito delle UPB DB20011
e DB15001, si provvede con le risorse delle medesime unità, che presentano le
necessarie coperture finanziarie.
2. Per il
biennio 2012-2013, agli oneri stimati per ciascun anno in 200.000,00 euro , in
termini di competenza, ripartiti in 50.000,00 euro per la realizzazione di
campagne di informazione riguardo ai servizi necroscopici, funebri e
cimiteriali e in 150.000,00 euro per le attività di formazione del personale
del comparto, iscritti rispettivamente nelle UPB DB20011 e DB15001, si provvede
con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a
Torino, addì 3 agosto 2011
Roberto Cota
Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La
presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affidamento delle medesime e la loro
dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla
normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima. 2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.
Art. 2.
(Conservazione, affidamento e dispersione
delle ceneri)
1. Le
ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o
alla dispersione. 2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l’identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all’esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all’inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l’affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l’affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall’esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l’affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l’urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
9. Nell’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell’urna cineraria di cui all’articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
10. L’autorizzazione all’affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all’inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
Art. 3.
(Modalità di conservazione delle urne
affidate ai familiari)
1. L’urna
contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve
essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la
cremazione. 2. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.
3. L’affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.
4. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
5. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
6. In caso di decesso dell’affidatario, chiunque rinvenga un’ urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
Art. 4.
(Luoghi di dispersione delle ceneri)
1. Nel
rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri
previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura
nei seguenti luoghi: a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2;
b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
c) aree delimitate all’interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
c) nei fiumi;
d) in mare;
e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all’ assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
Art. 5. (Piano
regionale di coordinamento) (abrogato)
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base
della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici
relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio
comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di
coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da
parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 1, della l. 130/2001. 2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.
Art. 6.
(Funzioni comunali)
1. Spetta ai comuni e loro forme
associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida
previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 5. (abrogato)2. I comuni, in osservanza dell’articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell’articolo 8.
Art. 7.
(Senso comunitario della morte)
1. Al fine
di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna
cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per
volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita
targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
Art. 8.
(Strutture per il commiato)
1. I comuni
e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell’ambito
delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie
per il commiato. 2. Tali strutture, che devono consentire l’accoglienza di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l’esposizione e la veglia dei cadaveri.
3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso, fermo restando l’obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.
Art. 9.
(Informazione)
1. La
Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i
comuni e loro forme associative, promuove l’informazione sulle diverse pratiche
funerarie.
Art. 10. (Formazione)
(abrogato)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare
competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i
piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei
cerimonieri degli spazi per il commiato.
Art. 11.
(Cremazione in casi di indigenza)
1. Il
Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale
avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può
sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese
derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.
Art. 12.
(Tumulazione in località differenti dal
cimitero)
1.
Nell’ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle
regioni ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute
umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l’individuazione di
siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 105 del d.p.r. 285/1990.
Art. 13.
(Norma finanziaria)
1. Per
l’attuazione della presente legge, dall’esercizio finanziario 2008, alla spesa
corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito della
unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo 1:
spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
Art. 14.
(Norma abrogativa)
1. La legge
regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri), è abrogata.
Art. 15.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La
presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello
Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 ottobre 2007
Mercedes Bresso
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