15 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Lombardia
Quesito: Nel mio comune l’anno
scorso una donna e’ stata uccisa dal proprio marito. Tumulata in un cimitero
milanese, i genitori ora, peraltro molto anziani, vorrebbero procedere a
cremazione, considerato che tale volonta’ era gia’ stata espressa in vita dalla
defunta; il gip, cosi’ come il Procuratore della Repubblica di Bergamo hanno
dato il n.o. alla cremazione in quanto la salma non e’ vincolata da ulteriori
indagini di carattere giudiziario. L’uxoricida ha tuttora i diritti derivanti
dal rapporto di coniugio in quanto seppur gia’ richiesta dagli avvocati di
parte, la decadenza di tali diritti non e’ ancora stata pronunciata; in tale
situazione il processo verbale di cremazione spetterebbe al marito che, recluso
in casa circondariale di Bergamo ha per ora ancora la residenza in Treviglio. A
quale Ufficiale dello Stato Civile spetta di raccogliere la dichiarazione di
volonta’ di cremazione? Sentito il Comune di Bergamo, i colleghi non ritengono
di essere competenti in quanto il dichiarante non e’ un loro residente, il
decesso non e’ avvenuto in tale città e ne’, considerato che siamo in presenza
di autorizzazione alla riesumazione per cremazione, la salma e’ sepolta in
Bergamo. Mi puo’ gentilmente chiarire Dottor Pelizzaro di chi e’ la competenza
territoriale?
Parere: Per risolvere la questione ci può aiutare la
circolare n. 21/san/2005 D.G. Sanità Lombardia, che al paragrafo 3 prevede
appunto:
3. Cremazione, dispersione e affidamento delle
ceneri (artt. 12, 13 e 14)
In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130
(“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), l’art. 12
del r.r. n. 6/2004 prevede che l’autorizzazione alla cremazione venga
rilasciata dall’Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del
defunto o degli aventi titolo. Il Comune stabilisce autonomamente le modalità organizzative necessarie a
garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il
diritto a rilasciare la dichiarazione.
Con riferimento all’art. 3, c.1, lett. b, n. 3
della legge 130/2001, si precisa che, nel caso i cui l’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza
degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di
verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà
accettare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione
sostitutiva dello stesso.
Spetta
al Comune quindi stabilire le modalità organizzative necessarie. Una soluzione
potrebbe essere quella suggerita dal 2° comma dello stesso paragrafo 3,
considerando alla stessa stregua le difficoltà originate dal rifiuto
dell'U.S.C. extra-Lombardia e la difficoltà di chi si trova recluso. In alternativa si potrà raccogliere la dichiarazione del marito mediante processo verbale dell'USC che dovrà recarsi presso il carcere. Chiaramente l'USC dovrà essere quello di Bergamo, per competenza territoriale. Lo dice anche la risoluzione della Prefettura di Venezia, che le allego.
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