lunedì 6 agosto 2012

AFFIDAMENTO CENERI CONIUGE

15 ottobre 2011 – Comune di X – Regione Lombardia
Quesito: Nel mio comune l’anno scorso una donna e’ stata uccisa dal proprio marito. Tumulata in un cimitero milanese, i genitori ora, peraltro molto anziani, vorrebbero procedere a cremazione, considerato che tale volonta’ era gia’ stata espressa in vita dalla defunta; il gip, cosi’ come il Procuratore della Repubblica di Bergamo hanno dato il n.o. alla cremazione in quanto la salma non e’ vincolata da ulteriori indagini di carattere giudiziario. L’uxoricida ha tuttora i diritti derivanti dal rapporto di coniugio in quanto seppur gia’ richiesta dagli avvocati di parte, la decadenza di tali diritti non e’ ancora stata pronunciata; in tale situazione il processo verbale di cremazione spetterebbe al marito che, recluso in casa circondariale di Bergamo ha per ora ancora la residenza in Treviglio. A quale Ufficiale dello Stato Civile spetta di raccogliere la dichiarazione di volonta’ di cremazione? Sentito il Comune di Bergamo, i colleghi non ritengono di essere competenti in quanto il dichiarante non e’ un loro residente, il decesso non e’ avvenuto in tale città e ne’, considerato che siamo in presenza di autorizzazione alla riesumazione per cremazione, la salma e’ sepolta in Bergamo. Mi puo’ gentilmente chiarire Dottor Pelizzaro di chi e’ la competenza territoriale?
Parere: Per risolvere la questione ci può aiutare la circolare n. 21/san/2005 D.G. Sanità Lombardia, che al paragrafo 3 prevede appunto:
3. Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri (artt. 12, 13 e 14)
In conformità alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”), l’art. 12 del r.r. n. 6/2004 prevede che l’autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dall’Ufficiale di stato civile previo accertamento della volontà del defunto o degli aventi titolo. Il Comune stabilisce autonomamente  le modalità organizzative necessarie a garantire, anche in capo a chi è oggettivamente impossibilitato a spostarsi, il diritto a rilasciare la dichiarazione.
Con riferimento all’art. 3, c.1, lett. b, n. 3 della legge 130/2001, si precisa che, nel caso i  cui l’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza degli aventi titolo, situato in Regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, il Comune in cui è avvenuto il decesso dovrà accettare, in luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.
Spetta al Comune quindi stabilire le modalità organizzative necessarie. Una soluzione potrebbe essere quella suggerita dal 2° comma dello stesso paragrafo 3, considerando alla stessa stregua le difficoltà originate dal rifiuto dell'U.S.C. extra-Lombardia e la difficoltà di chi si trova recluso.
In alternativa si potrà raccogliere la dichiarazione del marito mediante processo verbale dell'USC che dovrà recarsi presso il carcere. Chiaramente l'USC dovrà essere quello di Bergamo, per competenza territoriale. Lo dice anche la risoluzione della Prefettura di Venezia, che le allego.

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