mercoledì 25 luglio 2012

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CREMAZIONE


21 settembre 2011 – Comune di X – Regione Liguria
Quesito: le pongo un caso che mi lascia piuttosto perplesso.
Abbiamo in una autorizzazione alla cremazione un avente diritto a richiederla malato di alzheimer.
Questa persona non è stata interdetta.
Esiste un amministratore di sostegno autorizzato a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria.
Poiché l'avente diritto è giuridicamente capace di intendere e di volere, abbiamo pensato che le prerogative dell'amministratore di sostegno, per quanto ampie, si debbano riferire alla sfera amministrativa.
Abbiamo fatto presentare,  a fronte di pressanti richieste,  una istanza al Giudice Tutelare per autorizzare l'amministratore ad esprimere la volontà per conto dell'avente diritto, anche nell'ambito della sfera personale non delegabile in quanto non interdetto.
Il giudice a differenza di altri che avevano dato il nulla osta senza problemi, ha respinto l'istanza in quanto "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
Mettiamo che l'abolizione dell'art. 414 del CC a seguito della creazione dell'amministratore di sostegno, possa allargarne le facoltà, come possiamo noi capire quando e se un amministratore di sostegno sia anche un tutore, se mai può esserlo (l'autorizzazione a sottoscrivere qualunque documento o dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria è a mio giudizio  limitata ai poteri della figura giuridica).
Chi se non un Giudice, caso per caso, mi può dare tale indicazione, non respingendo ma eventualmente autorizzando o negando?
Cosa ne pensa?
Parere: concordo pienamente con le sue considerazioni. In effetti non mi è mai capitato di imbattermi in un giudice che abbia respinto l'istanza. Anche a mio parere l'amministratore di sostegno non ha di per sè tutti i poteri del tutore (altrimenti, che senso aveva istituirlo?).
Se però vogliamo assecondare la richiesta, al limite possiamo acquisire agli atti il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno unito alla risposta del giudice che asserisce che "l'amministratore di sostegno è già titolare del potere di esprimere il consenso alla cremazione e a sottoscrivere la relativa dichiarazione in nome e per conto della beneficiaria".
In fondo... chi siamo noi per mettere in discussione la parola di un giudice? (sic!)

3 commenti:

  1. Il tutore agisce in nome e per conto del soggetto interdetto ma se quest'ultimo è deceduto può il tutore autorizzarne la cremazione? Se il tutore non è un parente o non ha avuto rapporti precedenti con l'interdetto, come può il tutore dichiarare che fosse volontà del defunto quella di essere cremato?

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    1. Con la morte del tutelato, la tutela ha fine. Pertanto il tutore dopo la morte del tutelato non ha titolo a rendere la dichiarazione con cui manifestare la volontà cremazionista. Aveva tempo finchè il tutelato era in vita. Dopo la sua morte, competenti a rendere la dichiarazione divengono i parenti di cui agli artt. 74 e seguenti del codice civile.
      Graziano Pelizzaro

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  2. L'amministratore di sostegno può dare l'assenso per la cremazione dei resti mortali del genitore defunto del beneficiario dell'AdS, che è l'unico parente più prossimo vivente del defunto, e che non è in grado di manifestare la propria volontà a causa di malattia? (Regione Veneto)

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