mercoledì 25 luglio 2012

DELEGA DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE


14 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Sicilia
Quesito: Per motivi di mobilità sono stato, da quasi 2 anni,  spostato da un settore 
amministrativo ad uno tecnico pur lasciandomi la firma  di U.S.C. 
Premetto che la delega di U.S.C. il Sindaco me l'aveva conferita prima ancora 
che io facessi il corso di U.S.C. -presso Castel S. Pietro Terme, corso  di 100 
Ore nel 2008, dove ho conseguito l'attestato, rilasciato dell'ANUSCA, e 
conseguentamente il Diploma dal Ministero agli Enti Pubblici, rilasciato  dal 
Prefetto di SIRACUSA (Provincia del mio paese che è AUGUSTA)-. Alla luce di 
quanto sopra detto ribadisco il quesito: Può il Sindaco revocarmi la firma di U.
S.C., anche se ho alle spalle un corso di formazione abilitante e conseguito, 
poi,  il Diploma?
Parere: Il regolamento di Stato Civile DPR 396/2000 prevede all'art. 1 che ufficiale di stato civile è il sindaco.
All'art. 2, poi, prevede:
2. Delega di funzioni.
1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l'esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l'atto che respinge la rinuncia l'interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

Il sindaco, quindi, ha piena autonomia nell'organizzare il servizio che la legge gli affida, nel rispetto delle regole.

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