24
novembre 2011 - Comune di X –
Regione Veneto
Quesito: Il vigente regolamento di
polizia mortuaria all'art. 54-bis recita:" 1 La sepoltura
individuale privata di cui all'art. 48 (sono i loculi) può concedersi
solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli
ossarietti o cinerari.
2.......
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La concessione può essere effettuata un via eccezionale ed in deroga al primo
comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai sessantacinque anni,
che dimostri di essere parente o affine sino al 4° grado o che sia coniuge
suspestite del defunto, in tal caso sarà assegnato il loculo posto
immediatamente a fianco.
Si
rende necessario capire cosa si intende per "salma" in quanto
in più casi, viene fatto richiesta di estumulazioni straordinaria
ed in alcuni casi anche ordinaria (dopo il rinnovvo) per spostare una
salma già tumulata, in loculi presenti nello stesso cimitero, ciò al fine di
avvicinare le salme.
Dal
combinato disposto dei commi dell'art. 54 - bis del Regolamento,
opterie per l'interpretazione in base alla quale, una salma è tale al
momento della sepoltura, dopo il decesso, e quindi resta tumulata
nel loculo d'origine fino alla scadenza della concessione, Resta salva l'
estumulazione per feretri da destinarsi in ...altra sede (art. 45), ove
"per altra sede", intendo altri cimiteri.
Parere: Occorre
innanzitutto fare due precisazioni:1) In Veneto i termini salma e cadavere sono da considerare sinonimi (in altre Regioni è stata introdotta una distinzione, ma in questo momento non ci interessa).
2) Il cadavere (o salma) rimane tale dal momento della morte fino ad una scadenza, definita dall'art. 3 del DPR 254/2003, ovvero fino al compimento dei dieci anni di sepoltura per i cadaveri inumati, venti anni per quelli tumulati. Fino a queste scadenze si tratta di esumazione/estumulazione straordinaria. Dopo questo termine si hanno esumazioni/estumulazioni ordinarie, a prescindere dalla durata del contratto.
Cioè, nella vigenza contrattuale il Comune non può imporre la esumazione/estumulazione, ma se lo chiedono i familiari (per traslazione o cremazione) e se sono decorsi i termini anzidetti è comunque esumazione/estumulazione ordinaria.
Quindi, se l'estumulazione è chiesta ai fini del trasferimento in altra sepoltura (anche nello stesso cimitero) nei primi vent'anni di sepoltura, a mio avviso trova applicazione l'art. 45, primo comma, del vostro regolamento, ovvero è il Sindaco (ergo, dirigente o responsabile di servizio) che autorizza di volta in volta la traslazione.
Se invece l'estumulazione avvien dopo i vent'anni (o meglio ancora, alla scadenza della concessione) trova applicazione l'art. 43, secondo comma, che obbliga alla inumazione, in questo recependo quanto contenuto nella circolare del Min. Sanità n. 10 del 31.7.1998, paragrafo 3 lett. a). Peraltro la stessa circolare ammette anche la ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura.
In conclusione, se il vostro obiettivo è quello di contrastare le azioni tendendi a riavvicinare i feretri di congiunti, sostanzialmente aggirando la disposizione che prevede la collocazione "casuale" delle sepolture (in ordine di decesso), se questo è il vostro obiettivo, perchè non lo chiarite definitivamente, vietandolo, nel regolamento?
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