mercoledì 25 luglio 2012

SALMA - ESTUMULAZIONE


24 novembre 2011  - Comune di X – Regione Veneto
Quesito: Il vigente regolamento di polizia mortuaria all'art. 54-bis  recita:" 1 La sepoltura individuale privata di cui all'art. 48 (sono i loculi)  può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti  o cinerari.
2.......
3 La concessione può essere effettuata un via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai sessantacinque anni, che dimostri di essere parente o affine sino al 4° grado o che sia coniuge suspestite del defunto, in tal caso sarà assegnato il loculo posto immediatamente a fianco.

Si rende necessario capire cosa si intende per "salma"  in quanto in più casi,  viene fatto richiesta di estumulazioni straordinaria ed in alcuni casi anche ordinaria (dopo il rinnovvo)  per spostare una salma già tumulata, in loculi presenti nello stesso cimitero, ciò al fine di avvicinare le salme.
Dal combinato disposto dei commi dell'art. 54 - bis del  Regolamento,  opterie per l'interpretazione in base alla quale, una salma è tale al momento della sepoltura, dopo il decesso,  e quindi  resta tumulata nel loculo d'origine fino alla scadenza della concessione, Resta salva  l' estumulazione per feretri da destinarsi in ...altra sede (art. 45), ove  "per altra sede", intendo altri cimiteri.  
Parere: Occorre innanzitutto fare due precisazioni:
1) In Veneto i termini salma e cadavere sono da considerare sinonimi (in altre Regioni è stata introdotta una distinzione, ma in questo momento non ci interessa).
2) Il cadavere (o salma) rimane tale dal momento della morte fino ad una scadenza, definita dall'art. 3 del DPR 254/2003, ovvero fino al compimento dei dieci anni di sepoltura per i cadaveri inumati, venti anni per quelli tumulati. Fino a queste scadenze si tratta di esumazione/estumulazione straordinaria. Dopo questo termine si hanno esumazioni/estumulazioni ordinarie, a prescindere dalla durata del contratto.
Cioè, nella vigenza contrattuale il Comune non può imporre la esumazione/estumulazione, ma se lo chiedono i familiari (per traslazione o cremazione) e se sono decorsi i termini anzidetti è comunque esumazione/estumulazione ordinaria.
Quindi, se l'estumulazione è chiesta ai fini del trasferimento in altra sepoltura (anche nello stesso cimitero) nei primi vent'anni di sepoltura, a mio avviso trova applicazione l'art. 45, primo comma, del vostro regolamento, ovvero è il Sindaco (ergo, dirigente o responsabile di servizio) che autorizza di volta in volta la traslazione.
Se invece l'estumulazione avvien dopo i vent'anni (o meglio ancora, alla scadenza della concessione) trova applicazione l'art. 43, secondo comma, che obbliga alla inumazione, in questo recependo quanto contenuto nella circolare del Min. Sanità n. 10 del 31.7.1998, paragrafo 3 lett. a). Peraltro la stessa circolare ammette anche la ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura.
In conclusione, se il vostro obiettivo è quello di contrastare le azioni tendendi a riavvicinare i feretri di congiunti, sostanzialmente aggirando la disposizione che prevede la collocazione "casuale" delle sepolture (in ordine di decesso), se questo è il vostro obiettivo, perchè non lo chiarite definitivamente, vietandolo, nel regolamento?

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