mercoledì 25 luglio 2012

CREMAZIONE FETO


8 novembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: mi è stato chiesto se è possibile fare cremare un feto di circa 28 settimane, la cui nascita non è stata dichiarata all'ufficio di Stato civile, ho letto che la cremazione di feti, prodotti abortivi è possibile, ma il problema è chi deve autorizzare la cremazione?
Dovrebbe essere l'Ausl, ma l'Ausl non l'ha mai fatto ha sempre autorizzato solo il trasporto. Chi è competente ad  autorizzare detta cremazione  e con quali modalità? La ringrazio tantissimo e spero di vederla al Convegno Nazionale ANUSCA.
Parere: L'art. 7 del DPR 285/1990 prevede:
Articolo 7
1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
Non parla di cremazione.
La stessa legge regionale dell'Emilia Romagna non prevede alcunchè che possa ricondurre alla possibilità di cremare i feti che non siano stati dichiarati come nati morti all'U.S.C.
Le Regioni, come la Lombardia, che hanno posto mano a questa disciplina, hanno previsto la possibilità che i genitori chiedano all'ASL l'autorizzazione al seppellimento del feto, ma non la cremazione.
Allo stato, quindi, non esiste alcuna norma che preveda la cremazione del feto.

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