mercoledì 25 luglio 2012

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI


19 dicembre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito: è la prima autorizzazione alla dispersione che dovrei fare, l'espressione di volontà alla dispersione delle ceneri dev'essere espressamente del defunto, oppure la possono richiedere i parenti, ammessi dalla legge, e di nuovo tutti quanti come previsto, insieme alla manifestazione di volontà degli stessi alla cremazione? In un Suo convegno era emerso l'interrogativo, ma non avendo avuto richiesta in tal senso, ho rimosso fino alla necessità che mi si presenta ora.
Parere: la legge regionale Veneto 18/2010 all'articolo  47 prevede:
La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
Tutto chiaro no? Non proprio.
L'articolo 3 della legge 130/2001 prevede espressamente le modalità per la manifestazione di volontà alla cremazione, mentre per quanto riguarda la dispersione richiede solo il "rispetto della volontà del defunto". Secondo alcuni (pochi) questo implicherebbe che, per quanto riguarda la dispersione, l'unica volontà ammessa sarebbe quella espressa per iscritto dal defunto.
Personalmente credo invece che il legislatore regionale veneto abbia voluto includere anche la volontà riferita dai familiari. Questo ha trovato conferma anche nei colloqui avuti con  la competente direzione regionale dell'assessorato Sanità e risulta condiviso anche, ad esempio, dal Comune di Venezia nel proprio regolamento.
Per quanto riguarda le modalità, l'art. 3 citato prevede il processo verbale reso dal coniuge oppure, in suo difetto, dalla maggioranza dei familiari di grado più prossimo.

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