13
dicembre 2011 – Comune di X – Regione Veneto
Quesito: Chiedo gentilmente la sua
consulenza per un dubbio in merito alla procedura di approvazione del
Regolamento di Polizia Mortuaria che questo Comune di … sta revisionando e
aggiornando.
L'art.
345 del TULS è ancora pienamente operante e valido per cui Il Comune trasmette
al Prefetto che lo invia al Ministero della Sanità e, dopo l'approvazione viene
pubblicato all'albo pretorio per 15 gg.?
La
legge della Regione Veneto n. 18 del 04.03.2010 ha in qualche modo inciso sul
predetto art. 345?
Le
aziende ULSS hanno un qualche competenza in merito?
Parere: Ad un analogo quesito di
un'altro Comune (però della Lombardia, ma è lo stesso), il Ministero rispose
con la nota che le allego.
La Lombardia, per il vero, ha completato la sua produzione normativa regionale, mentre il Veneto deve ancora produrre parte delle delibere di Giunta Regionale previste dall'art. 2 della legge regionale 18/2010, per cui non si può considerare completa la normativa regionale veneta.
A mio avviso pertanto dovete comunque inviare il regolamento alla Prefettura, per l'inoltro al Ministero della Salute, a norma dell'art. 345 del TULS ed eventualmente poi pubblicarlo per 15 giorni.
Per quanto riguarda il parere dell'ULSS è necessario in quanto previsto sia dallo stesso art. 345 (l'allora Consiglio Provinciale di Sanità), che dall'art. 4 della legge regionale 18/2010.
Piuttosto mi consenta una considerazione: se proprio non avete urgenza, perchè non aspettate che la Regione Veneto produca anche le rimanenti delibere di cui all'art. 2, così da adeguarvisi?
La Lombardia, per il vero, ha completato la sua produzione normativa regionale, mentre il Veneto deve ancora produrre parte delle delibere di Giunta Regionale previste dall'art. 2 della legge regionale 18/2010, per cui non si può considerare completa la normativa regionale veneta.
A mio avviso pertanto dovete comunque inviare il regolamento alla Prefettura, per l'inoltro al Ministero della Salute, a norma dell'art. 345 del TULS ed eventualmente poi pubblicarlo per 15 giorni.
Per quanto riguarda il parere dell'ULSS è necessario in quanto previsto sia dallo stesso art. 345 (l'allora Consiglio Provinciale di Sanità), che dall'art. 4 della legge regionale 18/2010.
Piuttosto mi consenta una considerazione: se proprio non avete urgenza, perchè non aspettate che la Regione Veneto produca anche le rimanenti delibere di cui all'art. 2, così da adeguarvisi?
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