14
novembre 2011 – Comune di X – Regione Emilia Romagna
Quesito: siamo a chiedere un Suo
autorevole parere in merito ai seguenti quesiti, considerando che la normativa
da applicare è quella relativa alla regione Emilia Romagna:
1)
Occorre rilasciare l'autorizzazione al seppellimento per la dispersione di
ceneri nel cinerario comunale sito all'interno del cimitero oppure per
l'affidamento?
2)
E' necessaria l'autorizzazione al trasporto dell'urna contenente le ceneri dal
forno crematorio al cimitero per il seppellimento - affidamento e/o
dispersione?
3)
Una volta avvenuta la dispersione delle ceneri, il dispersore ha l'obbligo di
dichiarare l'avvenuta dispersione con DSAN indicando data e luogo della
dispersione e se si in base a quale normativa?
4)
Il Sindaco può delegare al rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione e
all'affidamento anche il responsabile dell'Ufficio o solo il
Dirigente-Responsabile del Servizio?
5)
Il Tutore e l'Amministratore di sostegno possono sostituirsi in tutto e per
tutto al loro "assistito" per quel che riguarda l'istruttoria
completa per il rilascio dell'autorizzazioni alla cremazione, affidamento e
dispersione ceneri?
Questi argomenti
sono stati trattati all'incontro tenutosi nella sede ANUSCA di Castel San
Pietro Terme (BO) ma alcuni dubbi sono rimasti.
Un'ultima
domanda:
6)
I Responsabili del forno crematorio di Ferrara richiedono l'autorizzazione alla
cremazione in DUPLICE ORIGINALE, e nel caso di
affidamento e/o dispersione anche la relativa autorizzazione; tutto ciò è
legale?
Parere: 1) Se trattasi di
dispersione o affidamento delle ceneri, è chiaro che prima c'è stata la
cremazione. L'autorizzazione al seppellimento è alternativa alla autorizzazione
alla cremazione. Lo diceva già una nota del Min. Interno del 1992, che vi
allego.
2) La D.G.R. Emilia Romagna n. 10 del 10.1.2005 prevede:
2) La D.G.R. Emilia Romagna n. 10 del 10.1.2005 prevede:
a)
L’affidamento personale delle ceneri è regolamentato dal combinato disposto dei
commi 3 e 4 dell’art. 11 i quali prevedono:
1.
la previa consegna delle ceneri all’avente diritto
individuato tra i soggetti richiamati al comma 3. L’urna consegnata dovrà
essere opportunamente sigillata e dovrà riportare i dati anagrafici del defunto.
La consegna dell’urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio, il
quale, ai sensi della legislazione nazionale, sottoscrive il verbale di cui
all’articolo 81 del DPR 10/9/1990, n. 285, previa verifica della presenza
della necessaria autorizzazione al trasporto verso il luogo di destinazione
finale dell’urna.
Peraltro,
quando voi autorizzate il trasporto del cadavere al forno crematorio,
contestualmente autorizzate il trasporto delle ceneri a destinazione,
precisando se si tratta di sepoltura nel cimitero del Comune X, oppure di
affidamento a..., oppure di dispersione in...
3)Nessun obbligo in tal senso è previsto dalla vostra legge Regionale. L'unica che lo prevede è la Liguria.
4)Se nel vostro Comune esistono i Dirigenti, il Sindaco assegna a loro i servizi, poi loro possono individuare i responsabili del procedimento, con o senza la facoltà di emettere il provvedimento finale. Se non avete i dirigenti, ai sensi dell'art. 109 del T.U. 267/2000, il sindaco assegna i servizi ai responsabili di ufficio o servizio, i quali pure hanno la stessa facoltà di nominare responsabili del procedimento (art. 5 della legge 241/1990).
5) Generalmente, tranne alcune diverse vedute, si ritiene che il tutore possa rendere le dichiarazioni in rappresentanza dell'interdetto suo tutelato.
Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno, è necessario che il decreto di nomina contenga questa espressa attribuzione.
6) Chiedere l'autorizzazione in duplice esemplare non ha senso, così come pretendere di vedere l'autorizzazione alla dispersione o affidamento. E' una loro libera interpretazione che si traduce in una coercizione. A meno che voi rilasciate l'autorizzazione alla cremazione contestuale all'autorizzazione al trasporto. Vorrei vedere come la metteranno prossimamente con il nuovo codice dell'amministrazione digitale, che obbliga gli enti pubblici compresi i gestori di pubblici servizi, a trasmettersi gli atti solo via telematica...!
3)Nessun obbligo in tal senso è previsto dalla vostra legge Regionale. L'unica che lo prevede è la Liguria.
4)Se nel vostro Comune esistono i Dirigenti, il Sindaco assegna a loro i servizi, poi loro possono individuare i responsabili del procedimento, con o senza la facoltà di emettere il provvedimento finale. Se non avete i dirigenti, ai sensi dell'art. 109 del T.U. 267/2000, il sindaco assegna i servizi ai responsabili di ufficio o servizio, i quali pure hanno la stessa facoltà di nominare responsabili del procedimento (art. 5 della legge 241/1990).
5) Generalmente, tranne alcune diverse vedute, si ritiene che il tutore possa rendere le dichiarazioni in rappresentanza dell'interdetto suo tutelato.
Per quanto riguarda l'amministratore di sostegno, è necessario che il decreto di nomina contenga questa espressa attribuzione.
6) Chiedere l'autorizzazione in duplice esemplare non ha senso, così come pretendere di vedere l'autorizzazione alla dispersione o affidamento. E' una loro libera interpretazione che si traduce in una coercizione. A meno che voi rilasciate l'autorizzazione alla cremazione contestuale all'autorizzazione al trasporto. Vorrei vedere come la metteranno prossimamente con il nuovo codice dell'amministrazione digitale, che obbliga gli enti pubblici compresi i gestori di pubblici servizi, a trasmettersi gli atti solo via telematica...!
Nessun commento:
Posta un commento